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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30935
DDL2549-0021
Progetto di legge Camera n. 2549 - testo presentato - (DDL12-2549)
(suddiviso in 71 Unità Documento)
Unità Documento n.21 (che inizia a pag.78 dello stampato)
...C2549. TESTIPDL
...C2549.
...DISEGNO DI LEGGE --
Art. 13.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2549 ZZ12 ZZPD ZZPR
               (Trattamento di fine rapporto).
    1.  Per i lavoratori assunti dal 1^ gennaio 1996 alle
  dipendenze delle Amministrazioni
 
                              Pag. 79
 
  pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo
  3 febbraio 1993, n. 29, i trattamenti di fine servizio,
  comunque denominati, sono regolati in base a quanto previsto
  dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento
  di fine rapporto.
    2.  La contrattazione collettiva nazionale in conformità
  alle disposizioni del titolo III del decreto legislativo 3
  febbraio 1993, n. 29, definisce, nell'ambito dei singoli
  comparti, entro il 30 novembre 1995, le modalità di attuazione
  di quanto previsto dal comma 1, con riferimento ai conseguenti
  adeguamenti della struttura retributiva e contributiva del
  personale di cui al medesimo comma, anche ai fini di cui
  all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile
  1993, n. 124, disciplinante le forme pensionistiche
  complementari.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei
  ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica,
  di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del
  lavoro e della previdenza sociale, entro trenta giorni si
  provvede a dettare norme di esecuzione di quanto definito ai
  sensi del primo periodo del presente comma.
    3.  La contrattazione collettiva nazionale, nell'ambito dei
  singoli comparti, definisce, altresì, ai sensi del comma 2, le
  modalità per l'applicazione nei confronti dei lavoratori già
  occupati alla data del 31 dicembre 1995, della disciplina in
  materia di trattamento di fine rapporto.  Trova applicazione
  quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 in materia di
  disposizioni di esecuzione.
    4.  Il trattamento di fine rapporto, come disciplinato
  dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, viene
  corrisposto dalle amministrazioni ovvero dagli enti che già
  provvedono al pagamento dei trattamenti di fine servizio di
  cui al comma 1.
    5.  Non trovano applicazione le disposizioni sul "Fondo di
  garanzia per il trattamento di fine rapporto" istituito con
  l'articolo 2 della citata legge n. 297 del 1982.
 
DATA=950517 FASCID=DDL12-2549 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2549 TOTPAG=0127 TOTDOC=0071 NDOC=0021 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= PD PAGINIZ=0078 RIGINIZ=037 PAGFIN=0079 RIGFIN=036 UPAG=NO PAGEIN=78 PAGEFIN=79 SORTRES= SORTDDL=254900 00 FASCIDC=12DDL2549 SORTNAV=0254900 000 00000 ZZDDLC2549 NDOC0021 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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