| (Trattamento di fine rapporto).
1. Per i lavoratori assunti dal 1^ gennaio 1996 alle
dipendenze delle Amministrazioni
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pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, i trattamenti di fine servizio,
comunque denominati, sono regolati in base a quanto previsto
dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento
di fine rapporto.
2. La contrattazione collettiva nazionale in conformità
alle disposizioni del titolo III del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, definisce, nell'ambito dei singoli
comparti, entro il 30 novembre 1995, le modalità di attuazione
di quanto previsto dal comma 1, con riferimento ai conseguenti
adeguamenti della struttura retributiva e contributiva del
personale di cui al medesimo comma, anche ai fini di cui
all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, disciplinante le forme pensionistiche
complementari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica,
di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, entro trenta giorni si
provvede a dettare norme di esecuzione di quanto definito ai
sensi del primo periodo del presente comma.
3. La contrattazione collettiva nazionale, nell'ambito dei
singoli comparti, definisce, altresì, ai sensi del comma 2, le
modalità per l'applicazione nei confronti dei lavoratori già
occupati alla data del 31 dicembre 1995, della disciplina in
materia di trattamento di fine rapporto. Trova applicazione
quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 in materia di
disposizioni di esecuzione.
4. Il trattamento di fine rapporto, come disciplinato
dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, viene
corrisposto dalle amministrazioni ovvero dagli enti che già
provvedono al pagamento dei trattamenti di fine servizio di
cui al comma 1.
5. Non trovano applicazione le disposizioni sul "Fondo di
garanzia per il trattamento di fine rapporto" istituito con
l'articolo 2 della citata legge n. 297 del 1982.
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