| (Base contributiva e pensionabile).
1. Con effetto dal 1^ gennaio 1996, per i dipendenti delle
Amministrazioni pubbliche
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di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni,
iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione
generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di
dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, si
applica, ai fini della determinazione della base contributiva
e pensionabile, l'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n.
153, e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto
del Ministro del tesoro sono definiti i criteri per
l'inclusione nelle predette basi delle indennità e assegni
comunque denominati corrisposti ai dipendenti in servizio
all'estero.
2. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo
15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di
assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero
del tesoro della quota di maggiorazione della base
pensionabile, la disposizione di cui al comma 1 opera per la
parte eccedente l'incremento della base pensionabile previsto
dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177,
rispettivamente, per il personale civile, militare,
ferroviario e per quello previsto dall'articolo 15, comma 2,
della citata legge 23 dicembre 1994, n. 724.
3. La retribuzione definita dalle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 concorre alla determinazione delle sole quote di
pensione previste dall'articolo 13, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
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