| (Trattamenti di inabilità
nel pubblico impiego).
1. Con effetto dal 1^ gennaio 1996, per i dipendenti delle
Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni
e integrazioni, iscritti alle forme di previdenza esclusive
dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre
categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di
previdenza, cessati dal
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servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio
per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e
permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività
lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella
che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età
previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potrà
essere computata una anzianità utile ai fini del trattamento
di pensione superiore a 40 anni e l'importo del trattamento
stesso non potrà superare l'80 per cento della base
pensionabile, né quello spettante nel caso che l'inabilità sia
dipendente da causa di servizio.
2. Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di
cui al comma 1 è richiesto il possesso dei requisiti di
contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di
inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n.
222.
3. Con decreto dei Ministri del tesoro, per la funzione
pubblica e del lavoro e della previdenza sociale saranno
determinate le modalità applicative delle disposizioni del
presente articolo, in linea con i princìpi di cui alla legge
12 giugno 1984, n. 222, come modificata dalla presente legge.
Per gli accertamenti ed i controlli dello stato di inabilità
operano le competenze previste dalle vigenti disposizioni in
materia di inabilità dipendente da causa di servizio.
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