| (Integrazione al minimo).
1. Con effetto dal 1^ gennaio 1995, alle pensioni di cui al
comma 3 dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
spettanti per i casi di cessazione dal servizio per
raggiungimento dei limiti di età previsti dall'ordinamento di
appartenenza, per infermità, per morte e alle pensioni di
reversibilità si applica la disciplina prevista per il
trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti.
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