| (Retribuzione imponibile).
1. All'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e
successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
"Sono altresì esclusi dalla retribuzione imponibile di cui
al presente articolo:
a) le spese sostenute dal datore di lavoro per le
colonie climatiche in favore dei figli dei dipendenti;
b) le borse di studio erogate dal datore di lavoro ai
figli dei dipendenti che abbiano superato con profitto l'anno
scolastico, compresi i figli maggiorenni qualora frequentino
l'università e siano in regola con gli esami dell'anno
accademico;
c) le spese sostenute dal datore di lavoro per il
funzionamento di asili nido aziendali;
d) le spese sostenute dal datore di lavoro per il
finanziamento di circoli aziendali con finalità sportive,
ricreative e culturali, nonché quelle per il funzionamento di
spacci e bar aziendali;
e) la differenza fra il prezzo di mercato e quello
agevolato praticato per l'assegnazione ai dipendenti, secondo
le vigenti disposizioni, di azioni della società datrice di
lavoro ovvero di società controllanti o controllate;
f) il valore dei generi in natura prodotti
dall'azienda e ceduti ai dipendenti, limitatamente all'importo
eccedente il 50 per cento del prezzo praticato al
grossista".
2. L'indennità di servizio all'estero corrisposta al
personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero è
esclusa dalla contribuzione di previdenza ed assistenza
sociale ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969,
n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, per la
parte eccedente la misura dell'indennità integrativa
speciale.
3. Le disposizioni di cui alle lettere c), d), ed
e) dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
come integrato dal
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comma 1, nonché quella di cui al comma 2, si applicano anche
ai periodi precedenti la data di entrata in vigore della
presente legge. Restano comunque validi e conservano la loro
efficacia i versamenti già effettuati e le prestazioni
previdenziali ed assistenziali erogate.
4. L'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e
successive modificazioni ed integrazioni, si interpreta nel
senso che rientrano nella retribuzione imponibile i punti di
interesse compresi fra il tasso legale, vigente alla data di
concessione, ed il tasso agevolato applicato su mutui e
prestiti concessi dal datore di lavoro ai dipendenti.
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