Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30939
DDL2549-0025
Progetto di legge Camera n. 2549 - testo presentato - (DDL12-2549)
(suddiviso in 71 Unità Documento)
Unità Documento n.25 (che inizia a pag.82 dello stampato)
...C2549. TESTIPDL
...C2549.
...DISEGNO DI LEGGE --
Pag. 82 Art. 17.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2549 ZZ12 ZZPD ZZPR
                  (Retribuzione imponibile).
    1.  All'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e
  successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto, in fine,
  il seguente comma:
    "Sono altresì esclusi dalla retribuzione imponibile di cui
  al presente articolo:
      a)  le spese sostenute dal datore di lavoro per le
  colonie climatiche in favore dei figli dei dipendenti;
      b)  le borse di studio erogate dal datore di lavoro ai
  figli dei dipendenti che abbiano superato con profitto l'anno
  scolastico, compresi i figli maggiorenni qualora frequentino
  l'università e siano in regola con gli esami dell'anno
  accademico;
      c)  le spese sostenute dal datore di lavoro per il
  funzionamento di asili nido aziendali;
      d)  le spese sostenute dal datore di lavoro per il
  finanziamento di circoli aziendali con finalità sportive,
  ricreative e culturali, nonché quelle per il funzionamento di
  spacci e bar aziendali;
      e)  la differenza fra il prezzo di mercato e quello
  agevolato praticato per l'assegnazione ai dipendenti, secondo
  le vigenti disposizioni, di azioni della società datrice di
  lavoro ovvero di società controllanti o controllate;
        f)  il valore dei generi in natura prodotti
  dall'azienda e ceduti ai dipendenti, limitatamente all'importo
  eccedente il 50 per cento del prezzo praticato al
  grossista".
    2.  L'indennità di servizio all'estero corrisposta al
  personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero è
  esclusa dalla contribuzione di previdenza ed assistenza
  sociale ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969,
  n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, per la
  parte eccedente la misura dell'indennità integrativa
  speciale.
    3.  Le disposizioni di cui alle lettere  c), d),  ed
  e)  dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
  come integrato dal
 
                              Pag. 83
 
  comma 1, nonché quella di cui al comma 2, si applicano anche
  ai periodi precedenti la data di entrata in vigore della
  presente legge.  Restano comunque validi e conservano la loro
  efficacia i versamenti già effettuati e le prestazioni
  previdenziali ed assistenziali erogate.
    4.  L'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e
  successive modificazioni ed integrazioni, si interpreta nel
  senso che rientrano nella retribuzione imponibile i punti di
  interesse compresi fra il tasso legale, vigente alla data di
  concessione, ed il tasso agevolato applicato su mutui e
  prestiti concessi dal datore di lavoro ai dipendenti.
 
DATA=950517 FASCID=DDL12-2549 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2549 TOTPAG=0127 TOTDOC=0071 NDOC=0025 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= PD PAGINIZ=0082 RIGINIZ=001 PAGFIN=0083 RIGFIN=012 UPAG=NO PAGEIN=82 PAGEFIN=83 SORTRES= SORTDDL=254900 00 FASCIDC=12DDL2549 SORTNAV=0254900 000 00000 ZZDDLC2549 NDOC0025 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



Ritorna al menu della banca dati