| 1. Nell'ambito del principio della rotazione, qualora
l'incarico venga affidato ad un gruppo di professionisti, lo
stesso si intende, ai fini della rotazione, come conferito a
ciascuno di essi.
2. A nessun professionista possono essere affidati altri
incarichi presso lo stesso ente qualora sia già in corso di
svolgimento un incarico precedente. Tale condizione deve
risultare da apposita dichiarazione resa dagli interessati
contestualmente all'accettazione dell'incarico.
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