| (Disposizioni varie in materia di forme
di previdenza esclusive).
1. L'applicazione delle disposizioni in materia di aliquote
di rendimento previste dal comma 1 dell'articolo 17 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, non può comportare un
trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base
all'applicazione delle aliquote di rendimento previste dalla
normativa vigente.
2. Per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni ed integrazioni, iscritti alle
forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale
obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti
iscritti alle predette forme di previdenza, che anteriormente
alla data del 1^ gennaio 1995 avevano esercitato la facoltà di
trattenimento in servizio, prevista da specifiche disposizioni
di legge, o che avevano in corso, alla predetta data del 1^
gennaio 1995, il procedimento di dispensa dal servizio per
invalidità, continuano a trovare applicazione le disposizioni
sull'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 2
della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni
ed integrazioni.
3. Con effetto dal 1^ gennaio 1996, le lavoratrici iscritte
alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria
per
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l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, al compimento del
sessantesimo anno di età, possono conseguire il trattamento
pensionistico secondo le regole previste dai singoli
ordinamenti di appartenenza per il pensionamento di vecchiaia
ovvero per il collocamento a riposo per raggiunti limiti di
età.
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