Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30941
DDL2549-0027
Progetto di legge Camera n. 2549 - testo presentato - (DDL12-2549)
(suddiviso in 71 Unità Documento)
Unità Documento n.27 (che inizia a pag.84 dello stampato)
...C2549. TESTIPDL
...C2549.
...DISEGNO DI LEGGE --
Art. 19.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2549 ZZ12 ZZPD ZZPR
  (Fondi e regimi speciali; specifiche attività
                         lavorative).
    1.  Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro
  dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
  legge, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative
  sul piano nazionale, uno o più decreti legislativi intesi
  all'armonizzazione dei regimi pensionistici sostitutivi
  dell'assicurazione generale obbligatoria operanti presso
  l'INPS, l'INPDAP nonché dei regimi pensionistici operanti
  presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i
  lavoratori dello spettacolo (ENPALS) ed altresì con
  riferimento alle forme pensionistiche a carico del bilancio
  dello Stato per le categorie di personale non statale di cui
  all'articolo 12, comma 2, secondo periodo, con l'osservanza
  dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
      a)  determinazione delle basi contributive e
  pensionabili con riferimento all'articolo 12 della legge 30
  aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed
  integrazioni, con contestuale ridefinizione delle aliquote
  contributive tenendo conto, anche in attuazione di quanto
  previsto nella lettera  b),  delle esigenze di equilibrio
  delle gestioni previdenziali, di commisurazione delle
  prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti e
  alla salvaguardia delle prestazioni previdenziali in rapporto
  con quelle assicurate in applicazione dell'articolo 2;
      b)  revisione del sistema di calcolo delle
  prestazioni secondo i princìpi di cui al citato articolo 2;
 
                              Pag. 85
 
      c)  revisione dei requisiti di accesso alle
  prestazioni secondo criteri di flessibilità omogenei rispetto
  a quelli fissati all'articolo 4;
      d)  armonizzazione dell'insieme delle prestazioni
  con riferimento alle discipline vigenti nell'assicurazione
  generale obbligatoria, salvaguardando le normative speciali
  motivate da effettive e rilevanti peculiarità professionali e
  lavorative presenti nei settori interessati.
    2.  Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro
  dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
  legge, norme intese a:
      a)  prevedere, per i lavoratori di cui all'articolo
  5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
  503, requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, nel
  rispetto del principio di flessibilità come affermato dalla
  presente legge, secondo criteri coerenti e funzionali alle
  obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di
  attività dei lavoratori medesimi, con applicazione della
  disciplina in materia di computo dei trattamenti pensionistici
  secondo il sistema contributivo in modo da determinare effetti
  compatibili con le specificità dei settori delle attività;
      b)  armonizzare ai princìpi ispiratori della
  presente legge i trattamenti pensionistici del personale di
  cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3
  febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e
  integrazioni, tenendo conto, a tal fine, in particolare, della
  peculiarità dei rispettivi rapporti di impiego, dei differenti
  limiti di età previsti per il collocamento a riposo, con
  riferimento al criterio della residua speranza di vita anche
  in funzione di valorizzazione della conseguente determinazione
  dei trattamenti medesimi.
 
DATA=950517 FASCID=DDL12-2549 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2549 TOTPAG=0127 TOTDOC=0071 NDOC=0027 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= PD PAGINIZ=0084 RIGINIZ=008 PAGFIN=0085 RIGFIN=032 UPAG=NO PAGEIN=84 PAGEFIN=85 SORTRES= SORTDDL=254900 00 FASCIDC=12DDL2549 SORTNAV=0254900 000 00000 ZZDDLC2549 NDOC0027 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



Ritorna al menu della banca dati