| (Fondi e regimi speciali; specifiche attività
lavorative).
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative
sul piano nazionale, uno o più decreti legislativi intesi
all'armonizzazione dei regimi pensionistici sostitutivi
dell'assicurazione generale obbligatoria operanti presso
l'INPS, l'INPDAP nonché dei regimi pensionistici operanti
presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i
lavoratori dello spettacolo (ENPALS) ed altresì con
riferimento alle forme pensionistiche a carico del bilancio
dello Stato per le categorie di personale non statale di cui
all'articolo 12, comma 2, secondo periodo, con l'osservanza
dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) determinazione delle basi contributive e
pensionabili con riferimento all'articolo 12 della legge 30
aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed
integrazioni, con contestuale ridefinizione delle aliquote
contributive tenendo conto, anche in attuazione di quanto
previsto nella lettera b), delle esigenze di equilibrio
delle gestioni previdenziali, di commisurazione delle
prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti e
alla salvaguardia delle prestazioni previdenziali in rapporto
con quelle assicurate in applicazione dell'articolo 2;
b) revisione del sistema di calcolo delle
prestazioni secondo i princìpi di cui al citato articolo 2;
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c) revisione dei requisiti di accesso alle
prestazioni secondo criteri di flessibilità omogenei rispetto
a quelli fissati all'articolo 4;
d) armonizzazione dell'insieme delle prestazioni
con riferimento alle discipline vigenti nell'assicurazione
generale obbligatoria, salvaguardando le normative speciali
motivate da effettive e rilevanti peculiarità professionali e
lavorative presenti nei settori interessati.
2. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, norme intese a:
a) prevedere, per i lavoratori di cui all'articolo
5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503, requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, nel
rispetto del principio di flessibilità come affermato dalla
presente legge, secondo criteri coerenti e funzionali alle
obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di
attività dei lavoratori medesimi, con applicazione della
disciplina in materia di computo dei trattamenti pensionistici
secondo il sistema contributivo in modo da determinare effetti
compatibili con le specificità dei settori delle attività;
b) armonizzare ai princìpi ispiratori della
presente legge i trattamenti pensionistici del personale di
cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e
integrazioni, tenendo conto, a tal fine, in particolare, della
peculiarità dei rispettivi rapporti di impiego, dei differenti
limiti di età previsti per il collocamento a riposo, con
riferimento al criterio della residua speranza di vita anche
in funzione di valorizzazione della conseguente determinazione
dei trattamenti medesimi.
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