| (Agricoli).
1. Il Governo, avuto riguardo alle specificità che
caratterizzano il settore produttivo agricolo e le connesse
attività lavorative,
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subordinate e autonome, è delegato ad emanare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, norme intese a rendere compatibili con tali specificità
i criteri generali in materia di calcolo delle pensioni e di
corrispondenza tra misura degli importi contributivi e importi
pensionistici.
2. Nell'esercizio della delega il Governo si atterrà ai
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) rimodulazione delle fasce di reddito
convenzionale di cui al comma 2 dell'articolo 7 della legge 2
agosto 1990, n. 233, in funzione dell'effettiva capacità
contributiva e del complessivo aumento delle entrate;
b) razionalizzazione delle agevolazioni
contributive al fine di tutelare le zone agricole
effettivamente svantaggiate;
c) graduale adeguamento, in relazione al fabbisogno
gestionale, delle aliquote contributive a carico dei datori di
lavoro e dei lavoratori autonomi ed a carico dei lavoratori
dipendenti ai fini dell'equiparazione con la contribuzione dei
lavoratori degli altri settori produttivi;
d) fiscalizzazione degli oneri sociali in favore dei
datori di lavoro, in coerenza con quella prevista per gli
altri settori produttivi;
e) previsione di appositi coefficienti di rendimento e
di riparametrazione ai fini del calcolo del trattamento
pensionistico, che per i lavoratori dipendenti siano idonei a
garantire rendimenti pari a quelli dei lavoratori subordinati
degli altri settori produttivi;
f) considerazione della continuazione dell'attività
lavorativa dopo il pensionamento ai fini della determinazione
del trattamento medesimo;
g) armonizzazione della disciplina
dell'accreditamento figurativo connessa ai periodi di
disoccupazione in relazione all'attività lavorativa
prestata.
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