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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30943
DDL2549-0029
Progetto di legge Camera n. 2549 - testo presentato - (DDL12-2549)
(suddiviso in 71 Unità Documento)
Unità Documento n.29 (che inizia a pag.87 dello stampato)
...C2549. TESTIPDL
...C2549.
...DISEGNO DI LEGGE --
Pag. 87 Art. 21.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2549 ZZ12 ZZPD ZZPR
  (Tutela previdenziale per le attività di lavoro autonomo,
  libero-professionale e di collaborazione coordinata e
                        continuativa).
    1.  Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro
  sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
  norme volte ad assicurare, a decorrere dal 1^ gennaio 1996, la
  tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono
  attività autonoma di libera professione, senza vincolo di
  subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione
  ad appositi albi o elenchi, in conformità ai seguenti princìpi
  e criteri direttivi:
        a)  previsione, avuto riguardo all'entità numerica
  degli interessati, della costituzione di forme autonome di
  previdenza obbligatoria, con riferimento al modello delineato
  dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive
  modificazioni ed integrazioni;
        b)  definizione del regime previdenziale in analogia
  a quelli degli enti per i liberi professionisti di cui al
  predetto decreto legislativo, sentito l'Ordine o l'Albo, con
  determinazione del sistema di calcolo delle prestazioni
  secondo il sistema contributivo ovvero l'inclusione, previa
  delibera dei competenti enti, in forme obbligatorie di
  previdenza già esistenti per categorie similari;
        c)  previsione, comunque, di meccanismi di
  finanziamento idonei a garantire l'equilibrio gestionale,
  anche con la partecipazione dei soggetti che si avvalgono
  delle predette attività;
        d)  assicurazione dei soggetti appartenenti a
  categorie per i quali non sia possibile procedere ai sensi
  della lettera  a)  alla gestione di cui al comma 2 e
  successivi.
    2.  A decorrere dal 1^ gennaio 1996, sono tenuti
  all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso
  l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione
  generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia
 
                              Pag. 88
 
  ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
  professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di
  lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo
  unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
  successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di
  rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui
  al comma 2, lettera  a),  dell'articolo 49 del medesimo
  testo unico.  Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari
  di borse di studio, limitatamente alla relativa attività.
    3.  I soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal comma 2
  comunicano all'INPS, entro il 31 gennaio 1996, ovvero dalla
  data di inizio dell'attività lavorativa, se posteriore, la
  tipologia dell'attività medesima, i propri dati anagrafici, il
  numero di codice fiscale e il proprio domicilio.
    4.  I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del
  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
  600, che corrispondono compensi comunque denominati anche
  sotto forma di partecipazione agli utili per prestazioni di
  lavoro autonomo, di cui al comma 2, sono tenuti ad inoltrare
  all'INPS, nei termini stabiliti nel quarto comma dell'articolo
  9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
  1973, n. 600, una copia del modello 770-D, con esclusione dei
  dati relativi ai percettori dei redditi di lavoro autonomo
  indicati nel comma 2, lettere da  b)  ad  f),  e nel
  comma 3 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui
  redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
  22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e
  integrazioni.
    5.  Il contributo alla Gestione separata di cui al comma 2 è
  dovuto nella misura percentuale del 10 per cento ed è
  applicato sul reddito delle attività determinato con gli
  stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito
  delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa
  dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti
  definitivi.  Hanno diritto all'accreditamento di tutti i
  contributi mensili relativi
 
                              Pag. 89
 
  a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento i
  soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non
  inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito
  dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e
  successive modificazioni ed integrazioni.  In caso di
  contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi di
  assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla
  somma versata.  I contributi come sopra determinati sono
  attribuiti temporalmente dall'inizio dell'anno solare fino a
  concorrenza di dodici mesi nell'anno.  Il contributo è adeguato
  con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
  di concerto con il Ministro del tesoro, sentito l'organo di
  gestione come definito ai sensi del comma 10.
    6.  Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
  sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e del
  tesoro, da emanarsi entro il 31 ottobre 1995, sono definite le
  modalità ed i termini per il versamento del contributo stesso
  e per il riparto del medesimo nella misura di un terzo a
  carico dell'iscritto e per due terzi a carico del committente
  dell'attività espletata ai sensi del comma 2.
    7.  Se l'ammontare dell'acconto versato risulta superiore a
  quello del contributo dovuto per l'anno di riferimento,
  l'eccedenza è computata in diminuzione dei versamenti, anche
  di acconto, dovuti per il contributo relativo all'anno
  successivo, ferma restando la facoltà dell'interessato di
  chiederne il rimborso entro il medesimo termine previsto per
  il pagamento del saldo relativo all'anno cui il credito si
  riferisce.
    8.  Per i soggetti che non provvedono entro i termini
  stabiliti al pagamento dei contributi ovvero vi provvedono in
  misura inferiore a quella dovuta, si applicano, a titolo di
  sanzione, le somme aggiuntive previste per la gestione
  previdenziale degli esercenti attività commerciali.
    9.  Ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo di cui al
  comma 2 e seguenti si applicano esclusivamente le disposizioni
  in materia di requisiti di accesso e
 
                              Pag. 90
 
  calcolo del trattamento pensionistico previsti dalla presente
  legge per i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme
  di previdenza successivamente al 31 dicembre 1995.
    10.  Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
  sociale di concerto con il Ministro del tesoro, l'assetto
  organizzativo e funzionale della Gestione e del rapporto
  assicurativo di cui al comma 2 e seguenti è definito, per
  quanto non diversamente disposto dai medesimi commi, in base
  alla legge 9 marzo 1989, n. 88, al decreto legislativo 30
  giugno 1994, n. 479, e alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e
  successive modificazioni ed integrazioni, secondo criteri di
  adeguamento alla specifica disciplina, anche in riferimento
  alla fase di prima applicazione.
    11.  Sono abrogate le disposizioni di cui ai commi 11, 12,
  13, 14 e 15 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n.
  537.
 
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