| (Tutela previdenziale per le attività di lavoro autonomo,
libero-professionale e di collaborazione coordinata e
continuativa).
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
norme volte ad assicurare, a decorrere dal 1^ gennaio 1996, la
tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono
attività autonoma di libera professione, senza vincolo di
subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione
ad appositi albi o elenchi, in conformità ai seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a) previsione, avuto riguardo all'entità numerica
degli interessati, della costituzione di forme autonome di
previdenza obbligatoria, con riferimento al modello delineato
dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive
modificazioni ed integrazioni;
b) definizione del regime previdenziale in analogia
a quelli degli enti per i liberi professionisti di cui al
predetto decreto legislativo, sentito l'Ordine o l'Albo, con
determinazione del sistema di calcolo delle prestazioni
secondo il sistema contributivo ovvero l'inclusione, previa
delibera dei competenti enti, in forme obbligatorie di
previdenza già esistenti per categorie similari;
c) previsione, comunque, di meccanismi di
finanziamento idonei a garantire l'equilibrio gestionale,
anche con la partecipazione dei soggetti che si avvalgono
delle predette attività;
d) assicurazione dei soggetti appartenenti a
categorie per i quali non sia possibile procedere ai sensi
della lettera a) alla gestione di cui al comma 2 e
successivi.
2. A decorrere dal 1^ gennaio 1996, sono tenuti
all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso
l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia
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ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di
lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui
al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo
testo unico. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari
di borse di studio, limitatamente alla relativa attività.
3. I soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal comma 2
comunicano all'INPS, entro il 31 gennaio 1996, ovvero dalla
data di inizio dell'attività lavorativa, se posteriore, la
tipologia dell'attività medesima, i propri dati anagrafici, il
numero di codice fiscale e il proprio domicilio.
4. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, che corrispondono compensi comunque denominati anche
sotto forma di partecipazione agli utili per prestazioni di
lavoro autonomo, di cui al comma 2, sono tenuti ad inoltrare
all'INPS, nei termini stabiliti nel quarto comma dell'articolo
9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, una copia del modello 770-D, con esclusione dei
dati relativi ai percettori dei redditi di lavoro autonomo
indicati nel comma 2, lettere da b) ad f), e nel
comma 3 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e
integrazioni.
5. Il contributo alla Gestione separata di cui al comma 2 è
dovuto nella misura percentuale del 10 per cento ed è
applicato sul reddito delle attività determinato con gli
stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa
dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti
definitivi. Hanno diritto all'accreditamento di tutti i
contributi mensili relativi
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a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento i
soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non
inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito
dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e
successive modificazioni ed integrazioni. In caso di
contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi di
assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla
somma versata. I contributi come sopra determinati sono
attribuiti temporalmente dall'inizio dell'anno solare fino a
concorrenza di dodici mesi nell'anno. Il contributo è adeguato
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di concerto con il Ministro del tesoro, sentito l'organo di
gestione come definito ai sensi del comma 10.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e del
tesoro, da emanarsi entro il 31 ottobre 1995, sono definite le
modalità ed i termini per il versamento del contributo stesso
e per il riparto del medesimo nella misura di un terzo a
carico dell'iscritto e per due terzi a carico del committente
dell'attività espletata ai sensi del comma 2.
7. Se l'ammontare dell'acconto versato risulta superiore a
quello del contributo dovuto per l'anno di riferimento,
l'eccedenza è computata in diminuzione dei versamenti, anche
di acconto, dovuti per il contributo relativo all'anno
successivo, ferma restando la facoltà dell'interessato di
chiederne il rimborso entro il medesimo termine previsto per
il pagamento del saldo relativo all'anno cui il credito si
riferisce.
8. Per i soggetti che non provvedono entro i termini
stabiliti al pagamento dei contributi ovvero vi provvedono in
misura inferiore a quella dovuta, si applicano, a titolo di
sanzione, le somme aggiuntive previste per la gestione
previdenziale degli esercenti attività commerciali.
9. Ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo di cui al
comma 2 e seguenti si applicano esclusivamente le disposizioni
in materia di requisiti di accesso e
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calcolo del trattamento pensionistico previsti dalla presente
legge per i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme
di previdenza successivamente al 31 dicembre 1995.
10. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale di concerto con il Ministro del tesoro, l'assetto
organizzativo e funzionale della Gestione e del rapporto
assicurativo di cui al comma 2 e seguenti è definito, per
quanto non diversamente disposto dai medesimi commi, in base
alla legge 9 marzo 1989, n. 88, al decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 479, e alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e
successive modificazioni ed integrazioni, secondo criteri di
adeguamento alla specifica disciplina, anche in riferimento
alla fase di prima applicazione.
11. Sono abrogate le disposizioni di cui ai commi 11, 12,
13, 14 e 15 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n.
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