| (Mutualità pensioni alle casalinghe).
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, norme volte ad armonizzare la disciplina della gestione
"Mutualità pensioni", istituita in seno all'INPS dalla legge 5
marzo 1963, n. 389, con le disposizioni recate dalla presente
legge avuto riguardo alle peculiarità della specifica forma di
assicurazione sulla base dei seguenti princìpi:
a) conferma della volontarietà dell'accesso;
b) applicazione del sistema contributivo;
c) adeguamento della normativa a quella prevista ai
sensi dell'articolo 21, comma 2 e seguenti, ivi compreso
l'assetto autonomo della gestione con partecipazione dei
soggetti iscritti all'organo di amministrazione.
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