| (Evidenziazione dei risultati della gestione degli
interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni
previdenziali dell'INPS).
1. All'articolo 20, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n.
88, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Al fine di
consentire un immediato riscontro dell'incidenza delle
risultanze finali della gestione degli interventi
assistenziali, e di sostegno alle gestioni previdenziali,
l'Istituto è inoltre tenuto a compilare uno stato patrimoniale
ed un conto economico generale al netto della gestione degli
interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni
previdenziali, di cui all'articolo 37".
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