| (Concorso dello Stato
alle gestioni previdenziali).
1. Per l'anno 1996 l'importo globale di cui all'articolo
37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n.
88, è determinato in lire 23 mila miliardi incrementato, per
gli anni successivi, ai sensi della predetta lettera
c).
2. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 37 della
legge 9 marzo 1989, n. 88, sono aggiunte in fine, dopo la
parola: "statistica" le seguenti: "incrementato di un punto
percentuale".
3. Entro il 31 dicembre 1999, il Governo procede alla
ridefinizione della ripartizione dell'importo globale delle
somme di cui al comma 1 in riferimento alle effettive esigenze
di apporto del contributo dello Stato alle diverse gestioni
previdenziali secondo i seguenti criteri in concorso tra
loro:
a) rapporto tra lavoratori attivi e pensionati
inferiore alla media;
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b) risultanze gestionali negative;
c) rapporto tra contribuzione e prestazioni con
l'applicazione di aliquote contributive non inferiori alla
media, ponderata agli iscritti, delle aliquote vigenti nei
regimi interessati.
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