| (Riordino del sistema delle prestazioni previdenziali ed
assistenziali di inabilità ed invalidità).
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare uno o
più decreti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, recanti norme volte a riordinare il
sistema delle prestazioni previdenziali ed assistenziali di
invalidità e inabilità. Tali norme dovranno ispirarsi ai
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) armonizzazione dei requisiti medico-sanitari e
dei relativi criteri di riconoscimento con riferimento alla
definizione di persona handicappata introdotta dalla legge 5
febbraio 1992, n. 104;
b) armonizzazione dei procedimenti di erogazione e
di revisione delle prestazioni, fermo comunque rimanendo per
il settore dell'invalidità civile, della cecità civile e del
sordomutismo il principio della separazione tra la fase
dell'accertamento sanitario e quella della concessione dei
benefìci economici, come disciplinato dal decreto del
Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698;
c) graduazione degli interventi in rapporto alla
specificità delle differenti tutele con riferimento anche alla
disciplina delle incompatibilità e cumulabilità delle diverse
prestazioni assistenziali e previdenziali;
d) potenziamento dell'azione di verifica e di
controllo sulle diverse forme di tutela previdenziale ed
assistenziale anche mediante forme di raccordo tra le diverse
competenze delle amministrazioni e degli enti previdenziali
quali la costituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei
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ministri, di un'apposita commissione tecnicoamministrativa con
funzioni di coordinamento.
2. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al presente articolo, il Governo
procede ad una verifica dei risultati conseguiti con
l'attuazione delle norme delegate anche al fine di valutare
l'opportunità di pervenire alla individuazione di un'unica
istituzione competente per l'accertamento delle condizioni di
invalidità civile, di lavoro o di servizio.
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