| (Incroci automatizzati dei dati per i controlli in materia
di prestazioni previdenziali e assistenziali).
1. Ai fini di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30
dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 febbraio 1988, n. 48, in materia di effettuazione
degli incroci automatizzati dei dati, l'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione detta le norme
tecniche ed i criteri per la pianificazione, progettazione,
realizzazione, gestione e manutenzione di sistemi informativi
automatizzati, nonché per la loro integrazione o connessione
o, eventualmente, per altre forme di raccordo, garantendo in
ogni caso la riservatezza e la sicurezza dei dati.
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