| 1. E' istituito presso gli enti di cui all'articolo 1 il
registro degli incarichi professionali per la raccolta,
l'elaborazione e l'archiviazione dei dati concernenti tutti
gli incarichi professionali.
2. Il registro di cui al comma 1 consta di un elenco
cronologico, di un elenco nominativo e di un elenco per
ambiti. L'annotazione nel registro avviene contestualmente
alla firma del disciplinare d'incarico.
3. L'accesso alla visione del registro è libero da parte di
chiunque ne faccia richiesta.
4. Sulla corretta tenuta dei registri e degli incarichi e
sul conforme affidamento a norma della presente legge,
vigilano i competenti consigli degli ordini.
| |