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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30951
DDL2549-0037
Progetto di legge Camera n. 2549 - testo presentato - (DDL12-2549)
(suddiviso in 71 Unità Documento)
Unità Documento n.37 (che inizia a pag.94 dello stampato)
...C2549. TESTIPDL
...C2549.
...DISEGNO DI LEGGE --
Pag. 94 Art. 28.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2549 ZZ12 ZZPD ZZPR
          (Assegno sociale per i soggetti anziani).
    1.  Con effetto dal 1^ gennaio 1996, in luogo della pensione
  sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani,
  residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino
  nelle condizioni reddituali di cui al comma 2 è corrisposto un
  assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo
  netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000,
  denominato "assegno sociale".
    2.  Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è
  attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo
  indicato al comma 1, se non coniugato, ovvero fino al doppio
  del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito
  del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui
  il medesimo sia titolare.  I successivi incrementi del reddito
  oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione
  dell'assegno sociale.
    3.  Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi
  coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.
  L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base
  della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è
  conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo,
  sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente
  percepiti.  Alla formazione del reddito concorrono i redditi,
  al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi
  natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli
  soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad
  imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti
  a norma del codice civile.  Non si computano nel reddito i
  trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le
  anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate
  soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il
  reddito della casa di abitazione.  Agli effetti del
  conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la
  pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi
  dell'articolo 2, comma 1, a carico di gestioni
 
                              Pag. 95
 
  ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme
  pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un
  terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo
  dell'assegno sociale.
    4.  Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
  sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono
  determinati le modalità e i termini di presentazione delle
  domande al trattamento di cui al presente articolo, gli
  obblighi di comunicazione dell'interessato circa le proprie
  condizioni familiari e reddituali, la misura della riduzione
  dell'assegno, fino ad un massimo del 50 per cento nel caso in
  cui l'interessato sia ricoverato in istituti o comunità con
  retta a carico di enti pubblici.
    5.  Per quanto non diversamente disposto dal presente
  articolo si applicano all'assegno sociale le disposizioni in
  materia di pensione sociale di cui alla legge 30 aprile 1969,
  n. 153, e successive modificazioni e integrazioni.
 
DATA=950517 FASCID=DDL12-2549 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2549 TOTPAG=0127 TOTDOC=0071 NDOC=0037 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= PD PAGINIZ=0094 RIGINIZ=001 PAGFIN=0095 RIGFIN=018 UPAG=NO PAGEIN=94 PAGEFIN=95 SORTRES= SORTDDL=254900 00 FASCIDC=12DDL2549 SORTNAV=0254900 000 00000 ZZDDLC2549 NDOC0037 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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