| (Assegno sociale per i soggetti anziani).
1. Con effetto dal 1^ gennaio 1996, in luogo della pensione
sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani,
residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino
nelle condizioni reddituali di cui al comma 2 è corrisposto un
assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo
netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000,
denominato "assegno sociale".
2. Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è
attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo
indicato al comma 1, se non coniugato, ovvero fino al doppio
del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito
del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui
il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito
oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione
dell'assegno sociale.
3. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi
coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.
L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base
della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è
conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo,
sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente
percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi,
al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi
natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad
imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti
a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i
trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le
anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate
soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il
reddito della casa di abitazione. Agli effetti del
conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la
pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, a carico di gestioni
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ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme
pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un
terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo
dell'assegno sociale.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono
determinati le modalità e i termini di presentazione delle
domande al trattamento di cui al presente articolo, gli
obblighi di comunicazione dell'interessato circa le proprie
condizioni familiari e reddituali, la misura della riduzione
dell'assegno, fino ad un massimo del 50 per cento nel caso in
cui l'interessato sia ricoverato in istituti o comunità con
retta a carico di enti pubblici.
5. Per quanto non diversamente disposto dal presente
articolo si applicano all'assegno sociale le disposizioni in
materia di pensione sociale di cui alla legge 30 aprile 1969,
n. 153, e successive modificazioni e integrazioni.
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