| (Variazione della classificazione dei datori
di lavoro ai fini previdenziali).
1. I provvedimenti adottati d'ufficio dall'INPS di
variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini
previdenziali, con il conseguente trasferimento nel settore
economico corrispondente alla effettiva attività svolta,
producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di
notifica del provvedimento di variazione.
2. In caso di variazione disposta a seguito di richiesta
dell'azienda, gli effetti del provvedimento decorrono dal
periodo di paga in corso alla data della richiesta stessa.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche
ai rapporti per i quali, alla data di entrata in vigore della
presente legge, pendano controversie non definite con sentenza
passata in giudicato.
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