| (Prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di
assistenza sociale obbligatoria).
1. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale
obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con
il decorso dei termini appresso indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza
del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre
gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo
di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis, comma 2,
del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1^ giugno 1991, n. 166, ed esclusa
ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle
gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1^ gennaio 1996 tale
termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del
lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di
previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
2. I termini di prescrizione suddetti si applicano anche
alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di
entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i
casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate
nel rispetto della normativa preesistente.
3. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non
si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2,
comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983,
n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le
procedure in corso.
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