| (Disposizioni in materia di enti pubblici
di previdenza).
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale di concerto con i Ministri dell'industria, del
commercio e
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dell'artigianato e del tesoro, su proposta del competente
comitato amministratore, quale organo dell'INPS, le misure dei
contributi di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n.
233, e successive modificazioni ed integrazioni, sono variate,
per ciascuna delle gestioni di cui agli articoli 31 e 34 della
legge 9 marzo 1989, n. 88, in relazione all'andamento e al
fabbisogno gestionale, in coerenza alle indicazioni risultanti
dal bilancio tecnico approvato dal competente comitato con
periodicità almeno triennale.
2. Nei casi di deliberazione del consiglio di
amministrazione dell'INPS, per l'utilizzazione degli avanzi
delle gestioni di cui al comma 1, alla determinazione della
misura degli interessi da corrispondersi si provvede con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di
concerto con il Ministro del tesoro, in relazione al tasso
medio del rendimento annuale dei titoli di Stato.
3. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 479, le parole: "sei esperti" e "quattro
esperti" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:
"otto esperti" e "sei esperti".
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