| (Enti privatizzati).
1. Nel rispetto dei princìpi di autonomia affermati dal
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, allo scopo di
assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto
previsto dall'articolo 2, comma 2, del predetto decreto
legislativo, la stabilità delle rispettive gestioni è da
ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In
esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto
dall'articolo 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati
dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote
contributive, di riparametrazione dei coefficienti di
rendimento nel rispetto del principio del prorata in relazione
alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle
modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti.
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2. Nei regimi pensionistici gestiti dagli enti di cui al
comma 1, il periodo di riferimento per la determinazione della
base pensionabile è definito, ove inferiore, secondo i criteri
fissati all'articolo 3, comma 1, per gli enti che gestiscono
forme di previdenza sostitutive e all'articolo 3, comma 2, per
gli altri enti.
3. Ai fini dell'accesso ai pensionamenti anticipati di
anzianità, trovano applicazione le disposizioni di cui
all'articolo 5, commi 1 e 2, per gli enti che gestiscono forme
di previdenza sostitutive, e all'articolo 5, comma 4 per gli
altri enti.
4. Gli enti di cui al citato decreto legislativo possono
optare per l'adozione del sistema contributivo definito ai
sensi dell'articolo 2 della presente legge.
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