Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30957
DDL2549-0043
Progetto di legge Camera n. 2549 - testo presentato - (DDL12-2549)
(suddiviso in 71 Unità Documento)
Unità Documento n.43 (che inizia a pag.98 dello stampato)
...C2549. TESTIPDL
...C2549.
...DISEGNO DI LEGGE --
Art. 33.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2549 ZZ12 ZZPD ZZPR
                (Disposizioni per i lavoratori
                      extracomunitari).
    1.  I datori di lavoro che, entro centoventi giorni dalla
  data di entrata in vigore della presente legge, denunciano per
  la prima volta rapporti di lavoro pregressi o in atto alla
  anzidetta data con cittadini extracomunitari, possono
  regolarizzare, nello stesso termine, la loro posizione
  debitoria nei confronti degli enti previdenziali ed
  assistenziali, attraverso il versamento dei contributi dovuti
  maggiorati del 5 per cento annuo.
    2.  La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi
  speciali in materia di versamento di contributi e di premi e
  le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro
  onere accessorio, connessi con le violazioni delle norme sul
  collocamento nonché con la denuncia e con il versamento dei
  contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui
  all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per
  l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e
  le malattie professionali, approvato con decreto del
  Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
 
                              Pag. 99
 
    3.  I lavoratori extracomunitari che abbiano cessato
  l'attività lavorativa in Italia e lascino il territorio
  nazionale hanno facoltà di richiedere, nei casi in cui la
  materia non sia regolata da convenzioni internazionali, la
  liquidazione dei contributi che risultino versati in loro
  favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del
  5 per cento annuo.
    4.  Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti
  telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori
  extracomunitari ai quali è concesso il permesso di
  soggiorno.
    5.  L'INPS, sulla base delle informazioni ricevute,
  costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori
  extracomunitari", da condividere con tutte le altre
  Amministrazioni pubbliche.
    6.  Lo scambio delle informazioni avverrà sulla base di
  apposita convenzione da stipularsi tra le Amministrazioni
  interessate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
  vigore della presente legge.
 
DATA=950517 FASCID=DDL12-2549 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2549 TOTPAG=0127 TOTDOC=0071 NDOC=0043 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= PD PAGINIZ=0098 RIGINIZ=016 PAGFIN=0099 RIGFIN=020 UPAG=NO PAGEIN=98 PAGEFIN=99 SORTRES= SORTDDL=254900 00 FASCIDC=12DDL2549 SORTNAV=0254900 000 00000 ZZDDLC2549 NDOC0043 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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