| (Disposizioni per i lavoratori
extracomunitari).
1. I datori di lavoro che, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, denunciano per
la prima volta rapporti di lavoro pregressi o in atto alla
anzidetta data con cittadini extracomunitari, possono
regolarizzare, nello stesso termine, la loro posizione
debitoria nei confronti degli enti previdenziali ed
assistenziali, attraverso il versamento dei contributi dovuti
maggiorati del 5 per cento annuo.
2. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi
speciali in materia di versamento di contributi e di premi e
le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro
onere accessorio, connessi con le violazioni delle norme sul
collocamento nonché con la denuncia e con il versamento dei
contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui
all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
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3. I lavoratori extracomunitari che abbiano cessato
l'attività lavorativa in Italia e lascino il territorio
nazionale hanno facoltà di richiedere, nei casi in cui la
materia non sia regolata da convenzioni internazionali, la
liquidazione dei contributi che risultino versati in loro
favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del
5 per cento annuo.
4. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti
telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori
extracomunitari ai quali è concesso il permesso di
soggiorno.
5. L'INPS, sulla base delle informazioni ricevute,
costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori
extracomunitari", da condividere con tutte le altre
Amministrazioni pubbliche.
6. Lo scambio delle informazioni avverrà sulla base di
apposita convenzione da stipularsi tra le Amministrazioni
interessate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
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