| (Pensionamenti in regime internazionale).
1. Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile
1969, n. 153, è sostituito dal seguente:
"Ai fini dell'integrazione ai suddetti trattamenti minimi
si tiene conto dell'eventuale trattamento pensionistico
corrisposto a carico di organismi assicuratori di Paesi legati
all'Italia da accordi o convenzioni internazionali di
sicurezza sociale; a partire dal 1^ gennaio 1996, detta
integrazione viene annualmente ricalcolata in funzione delle
variazioni di importo dei predetti trattamenti pensionistici
esteri intervenute al 1^ gennaio di ciascun anno; qualora le
operazioni di adeguamento periodico delle pensioni abbiano
comportato il pagamento di somme eccedenti il dovuto, il
relativo recupero sarà effettuato in conformità all'articolo
11 della legge 23 aprile 1981, n. 155. Le integrazioni al
trattamento minimo che, al 1^ gennaio 1996, risultino
eccedenti l'importo effettivamente
Pag. 100
dovuto per effetto delle disposizioni di cui al comma
precedente, restano confermate nella misura erogata al 31
dicembre 1995 fino a quando il relativo importo non venga
assorbito dalle perequazioni della pensione base. Le modalità
di accertamento delle variazioni degli importi pensionistici
esteri ed il tasso di cambio da utilizzare per la conversione
in lire italiane di tali importi saranno stabiliti con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto
con i Ministri degli affari esteri e del tesoro".
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'importo mensile in pagamento delle pensioni,
il cui diritto sia o sia stato acquisito in virtù del cumulo
dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o
convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale,
non può essere inferiore, per ogni anno di contribuzione, ad
un quarantesimo del trattamento minimo vigente alla data di
entrata in vigore della presente legge, ovvero alla data di
decorrenza della pensione stessa, se successiva a tale epoca.
Il suddetto importo, per le anzianità contributive inferiori
all'anno, non può essere inferiore a lire 6.000 mensili.
3. L'importo in pagamento di cui ai commi precedenti è al
netto delle somme dovute per applicazione degli articoli 1 e 6
della legge 15 aprile 1985, n. 140, e degli articoli 1 e 6
della legge 29 dicembre 1988, n. 544, nonché delle somme
dovute per prestazioni familiari.
4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 16, comma 6,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, il termine previsto per
l'adozione del provvedimento sulle domande presentate presso
enti previdenziali di Stati legati all'Italia da una
regolamentazione internazionale di sicurezza sociale decorre,
ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990,
n. 241, dal ricevimento della domanda completa dei dati e
documenti richiesti da parte del competente ente gestore della
forma di previdenza obbligatoria.
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