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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30958
DDL2549-0044
Progetto di legge Camera n. 2549 - testo presentato - (DDL12-2549)
(suddiviso in 71 Unità Documento)
Unità Documento n.44 (che inizia a pag.99 dello stampato)
...C2549. TESTIPDL
...C2549.
...DISEGNO DI LEGGE --
Art. 34.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2549 ZZ12 ZZPD ZZPR
         (Pensionamenti in regime internazionale). 
    1.  Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile
  1969, n. 153, è sostituito dal seguente:
    "Ai fini dell'integrazione ai suddetti trattamenti minimi
  si tiene conto dell'eventuale trattamento pensionistico
  corrisposto a carico di organismi assicuratori di Paesi legati
  all'Italia da accordi o convenzioni internazionali di
  sicurezza sociale; a partire dal 1^ gennaio 1996, detta
  integrazione viene annualmente ricalcolata in funzione delle
  variazioni di importo dei predetti trattamenti pensionistici
  esteri intervenute al 1^ gennaio di ciascun anno; qualora le
  operazioni di adeguamento periodico delle pensioni abbiano
  comportato il pagamento di somme eccedenti il dovuto, il
  relativo recupero sarà effettuato in conformità all'articolo
  11 della legge 23 aprile 1981, n. 155.  Le integrazioni al
  trattamento minimo che, al 1^ gennaio 1996, risultino
  eccedenti l'importo effettivamente
 
                              Pag. 100
 
  dovuto per effetto delle disposizioni di cui al comma
  precedente, restano confermate nella misura erogata al 31
  dicembre 1995 fino a quando il relativo importo non venga
  assorbito dalle perequazioni della pensione base.  Le modalità
  di accertamento delle variazioni degli importi pensionistici
  esteri ed il tasso di cambio da utilizzare per la conversione
  in lire italiane di tali importi saranno stabiliti con decreto
  del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto
  con i Ministri degli affari esteri e del tesoro".
    2.  A decorrere dalla data di entrata in vigore della
  presente legge, l'importo mensile in pagamento delle pensioni,
  il cui diritto sia o sia stato acquisito in virtù del cumulo
  dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o
  convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale,
  non può essere inferiore, per ogni anno di contribuzione, ad
  un quarantesimo del trattamento minimo vigente alla data di
  entrata in vigore della presente legge, ovvero alla data di
  decorrenza della pensione stessa, se successiva a tale epoca.
  Il suddetto importo, per le anzianità contributive inferiori
  all'anno, non può essere inferiore a lire 6.000 mensili.
    3.  L'importo in pagamento di cui ai commi precedenti è al
  netto delle somme dovute per applicazione degli articoli 1 e 6
  della legge 15 aprile 1985, n. 140, e degli articoli 1 e 6
  della legge 29 dicembre 1988, n. 544, nonché delle somme
  dovute per prestazioni familiari.
    4.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 16, comma 6,
  della legge 30 dicembre 1991, n. 412, il termine previsto per
  l'adozione del provvedimento sulle domande presentate presso
  enti previdenziali di Stati legati all'Italia da una
  regolamentazione internazionale di sicurezza sociale decorre,
  ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990,
  n. 241, dal ricevimento della domanda completa dei dati e
  documenti richiesti da parte del competente ente gestore della
  forma di previdenza obbligatoria.
 
DATA=950517 FASCID=DDL12-2549 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2549 TOTPAG=0127 TOTDOC=0071 NDOC=0044 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= FPD PAGINIZ=0099 RIGINIZ=021 PAGFIN=0100 RIGFIN=035 UPAG=NO PAGEIN=99 PAGEFIN=100 SORTRES= SORTDDL=254900 00 FASCIDC=12DDL2549 SORTNAV=0254900 000 00000 ZZDDLC2549 NDOC0044 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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