| (Nucleo di valutazione
della spesa previdenziale).
1. E' istituito, alle dirette dipendenze del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, un Nucleo di valutazione
della spesa previdenziale con compiti di osservazione e di
controllo dei singoli regimi assicurativi, degli andamenti
economicofinanziari del sistema previdenziale obbligatorio,
delle dinamiche di correlazione tra attivi e pensionati, e dei
flussi di finanziamento e di spesa, anche con riferimento alle
singole gestioni, nonché con compiti di propulsione e verifica
in funzione della stabilizzazione della spesa previdenziale. A
tal fine il Nucleo, tra l'altro, provvede:
a) ad informare il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale sulle vicende gestionali che possono
interessare l'esercizio di poteri di intervento e
viglianza;
b) a riferire periodicamente al predetto Ministro
sugli andamenti gestionali formulando, se del caso, proposte
di modificazioni normative;
c) a programmare ed organizzare ricerche e
rilevazioni anche mediante acquisizione di dati e informazioni
presso ciascuna delle gestioni;
d) a predisporre per gli adempimenti di cui al
comma 5 relazioni in ordine agli aspetti economico-finanziari
e gestionali inerenti al sistema pensionistico pubblico;
e) a collaborare con il Ministro del tesoro per la
definizione del conto della previdenza di cui all'articolo 65,
comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Nucleo di valutazione di cui al comma 1 è composto da
non più di 15 membri che abbiano particolare competenza e
specifica esperienza in materia previdenziale, nominati, per
un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola
volta, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di
concerto con il Ministro del tesoro. Il Nucleo è composto da
magistrati amministrativi e contabili in numero non inferiore
a tre di cui uno in
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veste di coordinatore, da avvocati e procuratori dello Stato,
da personale appartenente ai ruoli dei professori
universitari, da personale appartenente ai ruoli di
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e
di enti pubblici anche economici nonché da esperti, in numero
non superiore a cinque, non appartenenti alle categorie
predette. I componenti del Nucleo sono collocati, ove ne venga
fatta richiesta, in posizione di comando, distacco, ovvero di
fuori ruolo in numero non superiore a sette.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale di concerto con il Ministro del tesoro sono
determinate le modalità organizzative e di funzionamento del
Nucleo di valutazione, la remunerazione dei membri medesimi in
armonia con i criteri correnti per la determinazione dei
compensi per attività di pari qualificazione professionale, la
determinazione del numero e delle professionalità dei
dipendenti appartenenti al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale o di altre Amministrazioni dello Stato da
impiegare presso il Nucleo medesimo anche attraverso
l'istituto del distacco.
4. Per il funzionamento del Nucleo, ivi compreso il
compenso ai componenti, è autorizzata la spesa di lire 1.500
milioni annui a decorrere dal 1996. Al relativo onere, per gli
anni 1996 e 1997, si provvede mediante corrispondente utilizzo
delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
iscritto ai fini del bilancio triennale 1995-1997 al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1995.
5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
riferisce, con periodicità biennale, al Parlamento sugli
aspetti economicofinanziari ed attuativi inerenti alla riforma
previdenziale recata dalla presente legge.
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