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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30959
DDL2549-0045
Progetto di legge Camera n. 2549 - testo presentato - (DDL12-2549)
(suddiviso in 71 Unità Documento)
Unità Documento n.45 (che inizia a pag.101 dello stampato)
...C2549. TESTIPDL
...C2549.
...DISEGNO DI LEGGE --
Pag. 101 Art. 35.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2549 ZZ12 ZZPD ZZPR
                    (Nucleo di valutazione
                 della spesa previdenziale).
    1.  E' istituito, alle dirette dipendenze del Ministro del
  lavoro e della previdenza sociale, un Nucleo di valutazione
  della spesa previdenziale con compiti di osservazione e di
  controllo dei singoli regimi assicurativi, degli andamenti
  economicofinanziari del sistema previdenziale obbligatorio,
  delle dinamiche di correlazione tra attivi e pensionati, e dei
  flussi di finanziamento e di spesa, anche con riferimento alle
  singole gestioni, nonché con compiti di propulsione e verifica
  in funzione della stabilizzazione della spesa previdenziale.  A
  tal fine il Nucleo, tra l'altro, provvede:
        a)  ad informare il Ministro del lavoro e della
  previdenza sociale sulle vicende gestionali che possono
  interessare l'esercizio di poteri di intervento e
  viglianza;
        b)  a riferire periodicamente al predetto Ministro
  sugli andamenti gestionali formulando, se del caso, proposte
  di modificazioni normative;
        c)  a programmare ed organizzare ricerche e
  rilevazioni anche mediante acquisizione di dati e informazioni
  presso ciascuna delle gestioni;
        d)  a predisporre per gli adempimenti di cui al
  comma 5 relazioni in ordine agli aspetti economico-finanziari
  e gestionali inerenti al sistema pensionistico pubblico;
        e)  a collaborare con il Ministro del tesoro per la
  definizione del conto della previdenza di cui all'articolo 65,
  comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
  successive modificazioni e integrazioni.
    2.  Il Nucleo di valutazione di cui al comma 1 è composto da
  non più di 15 membri che abbiano particolare competenza e
  specifica esperienza in materia previdenziale, nominati, per
  un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola
  volta, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di
  concerto con il Ministro del tesoro.  Il Nucleo è composto da
  magistrati amministrativi e contabili in numero non inferiore
  a tre di cui uno in
 
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  veste di coordinatore, da avvocati e procuratori dello Stato,
  da personale appartenente ai ruoli dei professori
  universitari, da personale appartenente ai ruoli di
  amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e
  di enti pubblici anche economici nonché da esperti, in numero
  non superiore a cinque, non appartenenti alle categorie
  predette.  I componenti del Nucleo sono collocati, ove ne venga
  fatta richiesta, in posizione di comando, distacco, ovvero di
  fuori ruolo in numero non superiore a sette.
    3.  Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
  sociale di concerto con il Ministro del tesoro sono
  determinate le modalità organizzative e di funzionamento del
  Nucleo di valutazione, la remunerazione dei membri medesimi in
  armonia con i criteri correnti per la determinazione dei
  compensi per attività di pari qualificazione professionale, la
  determinazione del numero e delle professionalità dei
  dipendenti appartenenti al Ministero del lavoro e della
  previdenza sociale o di altre Amministrazioni dello Stato da
  impiegare presso il Nucleo medesimo anche attraverso
  l'istituto del distacco.
    4.  Per il funzionamento del Nucleo, ivi compreso il
  compenso ai componenti, è autorizzata la spesa di lire 1.500
  milioni annui a decorrere dal 1996.  Al relativo onere, per gli
  anni 1996 e 1997, si provvede mediante corrispondente utilizzo
  delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento
  relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
  iscritto ai fini del bilancio triennale 1995-1997 al capitolo
  6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
  l'anno 1995.
    5.  Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
  riferisce, con periodicità biennale, al Parlamento sugli
  aspetti economicofinanziari ed attuativi inerenti alla riforma
  previdenziale recata dalla presente legge.
 
DATA=950517 FASCID=DDL12-2549 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2549 TOTPAG=0127 TOTDOC=0071 NDOC=0045 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= PD PAGINIZ=0101 RIGINIZ=001 PAGFIN=0102 RIGFIN=034 UPAG=NO PAGEIN=101 PAGEFIN=102 SORTRES= SORTDDL=254900 00 FASCIDC=12DDL2549 SORTNAV=0254900 000 00000 ZZDDLC2549 NDOC0045 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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