| (Testo unico delle disposizioni
in materia previdenziale).
1. Nel rispetto dei princìpi che presiedono alla
legislazione previdenziale, con particolare riferimento al
regime pensionistico obbligatorio introdotto dalla presente
legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare,
entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, norme con cui, anche per quanto attiene alle
modalità di applicazione delle disposizioni relative alla
contribuzione e di erogazione, all'attività amministrativa e
finanziaria degli enti preposti alle assicurazioni
obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, si
stabiliscano, in funzione di una più precisa determinazione
dei campi di applicazione delle diverse competenze, di una
maggiore speditezza e semplificazione delle procedure
amministrative anche con riferimento alle correlazioni
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esistenti tra le diverse gestioni, modifiche,
correzioni, ampliamenti e, ove occorra, soppressioni di norme
vigenti riordinandole, coordinandole e riunendole in un solo
provvedimento legislativo.
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