| (Disposizioni comuni in materia
di deleghe legislative).
1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui alla presente
legge sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica, almeno 60 giorni prima della scadenza
prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni
parlamentari competenti per la materia si esprimono entro 30
giorni dalla data di trasmissione. Per lo schema di cui
all'articolo 37 i predetti termini sono, rispettivamente,
stabiliti in 90 e 40 giorni.
2. Disposizioni correttive nell'ambito dei decreti
legislativi di cui al comma 1 e secondo le modalità ivi
previste potranno essere emanate, con uno o più decreti
legislativi, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi medesimi.
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