| (Adeguamenti contributivi).
1. Con effetto dal 1^ gennaio 1996, l'aliquota contributiva
di finanziamento dovuta a favore del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti è elevata al 32 per cento con contestuale riduzione
delle aliquote contributive di finanziamento per le
prestazioni temporanee a carico della gestione di cui
all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, fino a
concorrenza dell'importo finanziario conseguente alla predetta
elevazione. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro
saranno adottate le necessarie misure di adeguamento.
2. In attesa dell'entrata a regime della riforma della
previdenza obbligatoria disposta dalla presente legge e dei
corrispondenti
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effetti finanziari, a decorrere dal periodo di paga in
corso al 1^ gennaio 1996, le aliquote contributive dovute
all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle
forme di previdenza esclusive, sostitutive ed esonerative
della medesima sono elevate di 0,35 punti percentuali a carico
del dipendente e 0,35 punti a carico dei datori di lavoro già
obbligati al contributo di cui al comma 3.
3. Con la stessa decorrenza di cui ai commi 1 e 2 e fino al
31 dicembre 1998, è prorogato il contributo di cui
all'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per la parte
a carico del datore di lavoro nella misura di 0,35 punti
percentuali.
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