| (Costituzione dei fondi pensione
ed autorizzazione all'esercizio).
1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività ai sensi
del comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, è
concessa esclusivamente ai fondi pensione costituiti nelle
forme previste dal comma 1 dell'articolo 4 del medesimo
decreto legislativo.
| |