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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30968
DDL2549-0054
Progetto di legge Camera n. 2549 - testo presentato - (DDL12-2549)
(suddiviso in 71 Unità Documento)
Unità Documento n.54 (che inizia a pag.106 dello stampato)
...C2549. TESTIPDL
...C2549.
...DISEGNO DI LEGGE --
Art. 42.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2549 ZZ12 ZZPD ZZPR
                  (Regime delle prestazioni
                    e modelli gestionali).
    1.  I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto
  legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni
  ed integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:
    "1.  I fondi pensione gestiscono le risorse mediante:
        a)  convenzioni con soggetti autorizzati
  all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1,
  lettera  c),  della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ovvero
  soggetti che svolgono la medesima attività, con sede
  statutaria in uno dei Paesi aderenti alla Comunità europea,
  che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
        b)  convenzioni con imprese assicurative di cui al
  primo comma dell'articolo 1 della legge 22 ottobre 1986, n.
  742;
        c)  convenzioni con società di gestione dei fondi
  comuni di investimento mobiliare, di cui alla legge 23 marzo
  1983,
 
                              Pag. 107
 
  n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, che a tal
  fine sono abilitate a gestire le risorse dei fondi pensione
  secondo i princìpi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
  c),  della legge 2 gennaio 1991, n. 1;
        d)  convenzioni con enti gestori di forme di
  previdenza obbligatoria, secondo disposizioni emanate con
  decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
  concerto con il Ministro del tesoro, sentita l'Autorità
  garante della concorrenza e del mercato, sulla base dei
  princìpi e criteri del presente decreto legislativo;
        e)  sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote
  di società immobiliari nelle quali il fondo pensione può
  detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al
  comma 5, lettera  a).
    2.  Alle prestazioni di cui all'articolo 7 i fondi pensione
  provvedono mediante:
        a)  costituzione di apposite riserve se autorizzati
  dalla commissione di vigilanza di cui all'articolo 16,
  affidandone la gestione finanziaria ai soggetti di cui al
  comma 1 nell'ambito di apposite convenzioni in base a criteri
  generali, determinati con decreto del Ministro del tesoro
  sentita la commissione di vigilanza di cui all'articolo 16,
  relativi alla composizione delle riserve e all'investimento
  delle stesse.  Per la determinazione della prestazione
  pensionistica, i fondi pensione si attengono alle basi
  tecniche - demografiche e finanziarie - stabilite dalla
  medesima commissione.  Essi inoltre presentano alla commissione
  un bilancio tecnico con cadenza almeno triennale;
        b)  convenzioni con imprese assicurative di cui alla
  lettera  b)  del comma 1.
    3.  Per le forme pensionistiche in regime di prestazione
  definita e per le prestazioni per invalidità, sono in ogni
  caso stipulate apposite convenzioni con imprese
  assicurative.
 
                              Pag. 108
 
    4.  Con deliberazione delle rispettive autorità di vigilanza
  sui soggetti gestori, che conservano tutti i poteri di
  controllo su di essi, sono determinati i requisiti
  patrimoniali minimi richiesti ai soggetti di cui al comma 1 ai
  fini della stipula delle convenzioni previste nei precedenti
  commi.
    4- bis.  Per la stipula delle convenzioni, i competenti
  organismi di amministrazione dei fondi richiedono offerte
  contrattuali ad almeno tre diversi soggetti abilitati che non
  appartengano ad identici gruppi societari e comunque non siano
  legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di
  controllo.  Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono
  formulate in maniera da consentire il raffronto dell'insieme
  delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse
  tipologie di servizio offerte.  Le convenzioni possono essere
  stipulate, nell'ambito dei rispettivi regimi, anche
  congiuntamente fra loro e devono in ogni caso:
        a)  contenere le linee di indirizzo dell'attività
  dei soggetti convenzionati nell'ambito dei criteri di
  individuazione e di ripartizione del rischio di cui al comma
  4 quinquies;
        b)  prevedere i termini e le modalità attraverso cui
  i fondi pensione esercitano la facoltà di recesso.
    4- ter.  Le risorse dei fondi pensione, affidate in
  gestione secondo le modalità e i criteri stabiliti nelle
  convenzioni, costituiscono patrimonio separato e autonomo e
  non possono essere distratte dal fine al quale sono destinate
  né formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori dei
  soggetti gestori.
    4- quater.  Con delibera della commissione di vigilanza
  di cui all'articolo 16, sono fissati criteri e modalità
  omogenee per la comunicazione ai fondi dei risultati
  conseguiti nell'esecuzione delle convenzioni in modo da
  assicurare la piena comparabilità delle diverse
  convenzioni.
    4- quinquies.  I criteri di individuazione e di
  ripartizione del rischio, nella scelta degli investimenti,
  devono essere indicati nello statuto di cui all'articolo 4,
  comma 3,
 
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  lettera  b).  Con decreto del Ministro del tesoro,
  sentita la commissione di cui all'articolo 16, sono
  individuati:
        a)  le attività nelle quali i fondi pensione possono
  investire le proprie disponibilità, con i rispettivi limiti
  massimi di investimento;
        b)  i criteri di investimento nelle varie categorie
  di valori mobiliari;
        c)  le regole da osservare in materia di conflitti
  di interesse.
    4- sexies.  I fondi pensione, costituiti nell'ambito
  delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori a favore dei
  dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le
  proprie risorse".
 
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