| (Regime delle prestazioni
e modelli gestionali).
1. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni
ed integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"1. I fondi pensione gestiscono le risorse mediante:
a) convenzioni con soggetti autorizzati
all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera c), della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ovvero
soggetti che svolgono la medesima attività, con sede
statutaria in uno dei Paesi aderenti alla Comunità europea,
che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
b) convenzioni con imprese assicurative di cui al
primo comma dell'articolo 1 della legge 22 ottobre 1986, n.
742;
c) convenzioni con società di gestione dei fondi
comuni di investimento mobiliare, di cui alla legge 23 marzo
1983,
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n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, che a tal
fine sono abilitate a gestire le risorse dei fondi pensione
secondo i princìpi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
c), della legge 2 gennaio 1991, n. 1;
d) convenzioni con enti gestori di forme di
previdenza obbligatoria, secondo disposizioni emanate con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, sentita l'Autorità
garante della concorrenza e del mercato, sulla base dei
princìpi e criteri del presente decreto legislativo;
e) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote
di società immobiliari nelle quali il fondo pensione può
detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al
comma 5, lettera a).
2. Alle prestazioni di cui all'articolo 7 i fondi pensione
provvedono mediante:
a) costituzione di apposite riserve se autorizzati
dalla commissione di vigilanza di cui all'articolo 16,
affidandone la gestione finanziaria ai soggetti di cui al
comma 1 nell'ambito di apposite convenzioni in base a criteri
generali, determinati con decreto del Ministro del tesoro
sentita la commissione di vigilanza di cui all'articolo 16,
relativi alla composizione delle riserve e all'investimento
delle stesse. Per la determinazione della prestazione
pensionistica, i fondi pensione si attengono alle basi
tecniche - demografiche e finanziarie - stabilite dalla
medesima commissione. Essi inoltre presentano alla commissione
un bilancio tecnico con cadenza almeno triennale;
b) convenzioni con imprese assicurative di cui alla
lettera b) del comma 1.
3. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione
definita e per le prestazioni per invalidità, sono in ogni
caso stipulate apposite convenzioni con imprese
assicurative.
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4. Con deliberazione delle rispettive autorità di vigilanza
sui soggetti gestori, che conservano tutti i poteri di
controllo su di essi, sono determinati i requisiti
patrimoniali minimi richiesti ai soggetti di cui al comma 1 ai
fini della stipula delle convenzioni previste nei precedenti
commi.
4- bis. Per la stipula delle convenzioni, i competenti
organismi di amministrazione dei fondi richiedono offerte
contrattuali ad almeno tre diversi soggetti abilitati che non
appartengano ad identici gruppi societari e comunque non siano
legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di
controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono
formulate in maniera da consentire il raffronto dell'insieme
delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse
tipologie di servizio offerte. Le convenzioni possono essere
stipulate, nell'ambito dei rispettivi regimi, anche
congiuntamente fra loro e devono in ogni caso:
a) contenere le linee di indirizzo dell'attività
dei soggetti convenzionati nell'ambito dei criteri di
individuazione e di ripartizione del rischio di cui al comma
4 quinquies;
b) prevedere i termini e le modalità attraverso cui
i fondi pensione esercitano la facoltà di recesso.
4- ter. Le risorse dei fondi pensione, affidate in
gestione secondo le modalità e i criteri stabiliti nelle
convenzioni, costituiscono patrimonio separato e autonomo e
non possono essere distratte dal fine al quale sono destinate
né formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori dei
soggetti gestori.
4- quater. Con delibera della commissione di vigilanza
di cui all'articolo 16, sono fissati criteri e modalità
omogenee per la comunicazione ai fondi dei risultati
conseguiti nell'esecuzione delle convenzioni in modo da
assicurare la piena comparabilità delle diverse
convenzioni.
4- quinquies. I criteri di individuazione e di
ripartizione del rischio, nella scelta degli investimenti,
devono essere indicati nello statuto di cui all'articolo 4,
comma 3,
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lettera b). Con decreto del Ministro del tesoro,
sentita la commissione di cui all'articolo 16, sono
individuati:
a) le attività nelle quali i fondi pensione possono
investire le proprie disponibilità, con i rispettivi limiti
massimi di investimento;
b) i criteri di investimento nelle varie categorie
di valori mobiliari;
c) le regole da osservare in materia di conflitti
di interesse.
4- sexies. I fondi pensione, costituiti nell'ambito
delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori a favore dei
dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le
proprie risorse".
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