| (Finanziamento).
1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 8 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni
ed integrazioni, è sostituito dai seguenti: "2. Le fonti
istitutive fissano il contributo
Pag. 110
complessivo da destinare al fondo pensione, stabilito in
percentuale della retribuzione assunta a base della
determinazione del TFR, che può ricadere anche su elementi
particolari della retribuzione stessa o essere individuato
mediante destinazione integrale di alcuni di questi al fondo.
Nel caso dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti,
il contributo è definito in percentuale del reddito d'impresa
o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF; nel caso dei
soci lavoratori di società cooperative il contributo è
definito in percentuale degli imponibili considerati ai fini
dei contributi previdenziali obbligatori".
| |