| (Permanenza nel fondo pensione e cessazione
dei requisiti di partecipazione).
1. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4. Le fonti istitutive prevedono, anche in mancanza delle
condizioni di cui ai
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commi precedenti, la facoltà di trasferimento presso altro
fondo pensione non prima di cinque anni di permanenza presso
il Fondo da cui ci si intende trasferire, stabilendone misure
e modalità con riferimento alle quote maturande del contributo
del lavoratore e del TFR".
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