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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30973
DDL2549-0059
Progetto di legge Camera n. 2549 - testo presentato - (DDL12-2549)
(suddiviso in 71 Unità Documento)
Unità Documento n.59 (che inizia a pag.111 dello stampato)
...C2549. TESTIPDL
...C2549.
...DISEGNO DI LEGGE --
Art. 47.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2549 ZZ12 ZZPD ZZPR
            (Trattamento tributario dei contributi
                    e delle prestazioni).
    1.  L'articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n
  124, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito
  dal seguente:
    "Art. 13. -  (Trattamento tributario dei contributi
  e delle prestazioni).  - 1.  In deroga al comma 4
  dell'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi,
  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
  dicembre 1986, n. 917, non è imponibile la quota di
  accantonamento annuale del TFR destinato a forme
  pensionistiche complementari.
    2.  I contributi versati dal datore di lavoro alle forme
  pensionistiche complementari, diversi dalle quote del TFR
  destinate al medesimo fine, sono deducibili ai sensi e agli
  effetti del titolo I, capo VI, del testo unico delle imposte
  sui redditi di cui al comma 1 per un importo non superiore,
  per ciascun dipendente, al 2 per cento della retribuzione
  annua complessiva assunta come base per la determinazione del
  TFR e comunque a lire 2 milioni e 500 mila.  La deduzione è
  ammessa a condizione che le fonti istitutive di cui
  all'articolo 3 prevedano la destinazione alle forme
  pensionistiche complementari di quote del TFR almeno per un
  importo pari all'ammontare del contributo erogato.
    3.  All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui
  redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
  22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
  modificazioni:
        a)  nel comma 2, la lettera  a)  è sostituita
  dalla seguente:
      " a)  i contributi versati dal datore di lavoro o dal
  lavoratore ad enti o casse
 
                              Pag. 112
 
  aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a
  disposizioni di legge, di contratto o di accordo o regolamento
  aziendale; i contributi versati dal datore di lavoro o dal
  lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine
  previdenziale in conformità a disposizioni di legge; i
  contributi versati dal datore di lavoro alle forme
  pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21
  aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e
  integrazioni; i contributi, diversi dalle quote del TFR
  destinate ai medesimi fini, versati dal lavoratore alle
  medesime forme pensionistiche complementari per un importo non
  superiore al 2 per cento della retribuzione annua complessiva
  assunta come base per la determinazione del TFR e comunque a
  lire 2 milioni e 500 mila, a condizione che le fonti
  istitutive di cui all'articolo 3 del citato decreto
  legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni
  ed integrazioni, prevedano la destinazione alle forme
  pensionistiche complementari di quote del TFR almeno per un
  importo pari all'ammontare del contributo versato;";
        b)  dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
    "8- bis.  Dai compensi di cui alla lettera  a)  del
  comma 1 dell'articolo 47 sono deducibili i contributi versati
  alle forme pensionistiche complementari previste dal decreto
  legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni
  e integrazioni, dai lavoratori soci o dalle cooperative di
  produzione e lavoro per un importo non superiore al 6 per
  cento, e comunque a lire 5 milioni, dell'imponibile rilevante
  ai fini della contribuzione previdenziale obbligatoria".
    4.  All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui
  redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
  22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera  e)  è inserita
  la seguente:
    " e- bis) i contributi versati alle forme
  pensionistiche complementari previste dal decreto legislativo
  21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e
  integrazioni, dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1,
  lettera  b),  del medesimo decreto, per un
 
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  importo non superiore al 6 per cento, e comunque a lire 5
  milioni, del reddito di lavoro autonomo o d'impresa
  dichiarato.".
    5.  Ai sensi e agli effetti del titolo I, capo VI, del testo
  unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è
  deducibile un importo non superiore al 3 per cento delle quote
  di accantonamento annuale del TFR destinate a forme
  pensionistiche complementari.  Tale importo deve essere
  accantonato in una speciale riserva, designata con riferimento
  al presente decreto legislativo, che concorre a formare il
  reddito nell'esercizio e nella misura in cui sia utilizzata
  per scopi diversi dalla copertura di perdite dell'esercizio.
  Nel caso di passaggio a capitale della riserva si applica
  l'articolo 44, comma 2, del testo unico delle imposte sui
  redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
  22 dicembre 1986, n. 917.  Nel caso di esercizio in perdita la
  deduzione può essere effettuata negli esercizi successivi ma
  non oltre il quinto, fino a concorrenza dell'ammontare
  complessivamente maturato.
    6.  All'articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte
  sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera  h)
  è inserita la seguente:
      " h- bis) le prestazioni comunque erogate in forma di
  trattamento periodico ai sensi del decreto legislativo 21
  aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e
  integrazioni;".
    7.  All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui
  redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
  22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 7 è inserito il
  seguente:
    "7- bis.  Le prestazioni periodiche indicate alla
  lettera  h- bis) del comma 1 dell'articolo 47
  costituiscono reddito per l'87,5 per cento dell'ammontare
  corrisposto".
    8.  Le prestazioni in forma di capitale, per la parte
  consentita, e i riscatti di cui
 
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  all'articolo 10, comma 1, lettera  c),  erogati ai
  soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere  a)  e
  c),  sono comunque soggetti a tassazione separata ai
  sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera  a),  del testo
  unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.  Si
  applica il comma 3 del medesimo articolo 16 e le prestazioni
  stesse sono imponibili per il loro ammontare netto complessivo
  con l'aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1
  dell'articolo 17 del medesimo testo unico, applicando la
  riduzione annuale ivi prevista proporzionalmente alle quote di
  accantonamento annuale del TFR destinato alla forma
  pensionistica complementare e l'ammontare della riduzione
  stessa applicabile al TFR è diminuito proporzionalmente al
  rapporto fra quota destinata alla forma pensionistica
  complementare e quota di accantonamento.  Si applicano i commi
  2, 5 e 6 del citato articolo 17.
    9.  Le prestazioni in forma di capitale, per la parte
  consentita, e i riscatti di cui all'articolo 10, comma 1,
  lettera  c),  erogati ai soggetti di cui all'articolo 2,
  comma 1, lettera  b),  sono comunque soggetti a tassazione
  separata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera  c),
  del citato testo unico delle imposte sui redditi, approvato
  con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
  n. 917.  Si applicano il comma 3 dell'articolo 16 e il comma 2
  dell'articolo 18 del medesimo testo unico.
    10.  Sui premi per le assicurazioni sulla vita corrisposti
  dai fondi pensione al momento della conversione in rendita del
  montante dei contributi versati, l'imposta di cui all'articolo
  1 della tariffa dell'allegato A della legge 29 ottobre 1961,
  n. 1216, e successive modificazioni ed integrazioni, è dovuta
  nella misura dello 0,1 per cento.
    11.  Le operazioni di trasferimento delle posizioni
  pensionistiche complementari sono esenti da ogni onere
  fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme
  pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto
  legislativo.
 
                              Pag. 115
 
    12.  I fondi pensione comunicano annualmente alla
  commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 l'ammontare
  della contribuzione ad essi affluita, con distinzione delle
  quote di contribuzione a carico dei datori di lavoro, a carico
  dei lavoratori nonché delle quote a titolo di TFR.  Le
  risultanze di tali elementi informativi sono, con la stessa
  cadenza, trasmesse alle Amministrazioni delle finanze, del
  tesoro e del lavoro e della previdenza sociale".
    2.  Agli effetti del comma 9 dell'articolo 13 del decreto
  legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal
  presente articolo, il riferimento all'articolo 17, comma 2,
  del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
  917, va inteso nel senso che nell'importo dei contributi a
  carico del lavoratore non sono computate le quote del TFR
  destinate alle forme pensionistiche complementari e che sono
  comunque consentite le anticipazioni previste dall'articolo 7
  del citato decreto legislativo.
    3.  All'articolo 42, comma 4, del testo unico delle imposte
  sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il
  seguente periodo: "La predetta disposizione non si applica in
  ogni caso alle prestazioni erogate in forma di capitale ai
  sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
  successive modificazioni e integrazioni".
 
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