| (Trattamento tributario dei contributi
e delle prestazioni).
1. L'articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n
124, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito
dal seguente:
"Art. 13. - (Trattamento tributario dei contributi
e delle prestazioni). - 1. In deroga al comma 4
dell'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, non è imponibile la quota di
accantonamento annuale del TFR destinato a forme
pensionistiche complementari.
2. I contributi versati dal datore di lavoro alle forme
pensionistiche complementari, diversi dalle quote del TFR
destinate al medesimo fine, sono deducibili ai sensi e agli
effetti del titolo I, capo VI, del testo unico delle imposte
sui redditi di cui al comma 1 per un importo non superiore,
per ciascun dipendente, al 2 per cento della retribuzione
annua complessiva assunta come base per la determinazione del
TFR e comunque a lire 2 milioni e 500 mila. La deduzione è
ammessa a condizione che le fonti istitutive di cui
all'articolo 3 prevedano la destinazione alle forme
pensionistiche complementari di quote del TFR almeno per un
importo pari all'ammontare del contributo erogato.
3. All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel comma 2, la lettera a) è sostituita
dalla seguente:
" a) i contributi versati dal datore di lavoro o dal
lavoratore ad enti o casse
Pag. 112
aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a
disposizioni di legge, di contratto o di accordo o regolamento
aziendale; i contributi versati dal datore di lavoro o dal
lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine
previdenziale in conformità a disposizioni di legge; i
contributi versati dal datore di lavoro alle forme
pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e
integrazioni; i contributi, diversi dalle quote del TFR
destinate ai medesimi fini, versati dal lavoratore alle
medesime forme pensionistiche complementari per un importo non
superiore al 2 per cento della retribuzione annua complessiva
assunta come base per la determinazione del TFR e comunque a
lire 2 milioni e 500 mila, a condizione che le fonti
istitutive di cui all'articolo 3 del citato decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni
ed integrazioni, prevedano la destinazione alle forme
pensionistiche complementari di quote del TFR almeno per un
importo pari all'ammontare del contributo versato;";
b) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
"8- bis. Dai compensi di cui alla lettera a) del
comma 1 dell'articolo 47 sono deducibili i contributi versati
alle forme pensionistiche complementari previste dal decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni
e integrazioni, dai lavoratori soci o dalle cooperative di
produzione e lavoro per un importo non superiore al 6 per
cento, e comunque a lire 5 milioni, dell'imponibile rilevante
ai fini della contribuzione previdenziale obbligatoria".
4. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e) è inserita
la seguente:
" e- bis) i contributi versati alle forme
pensionistiche complementari previste dal decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e
integrazioni, dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera b), del medesimo decreto, per un
Pag. 113
importo non superiore al 6 per cento, e comunque a lire 5
milioni, del reddito di lavoro autonomo o d'impresa
dichiarato.".
5. Ai sensi e agli effetti del titolo I, capo VI, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è
deducibile un importo non superiore al 3 per cento delle quote
di accantonamento annuale del TFR destinate a forme
pensionistiche complementari. Tale importo deve essere
accantonato in una speciale riserva, designata con riferimento
al presente decreto legislativo, che concorre a formare il
reddito nell'esercizio e nella misura in cui sia utilizzata
per scopi diversi dalla copertura di perdite dell'esercizio.
Nel caso di passaggio a capitale della riserva si applica
l'articolo 44, comma 2, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917. Nel caso di esercizio in perdita la
deduzione può essere effettuata negli esercizi successivi ma
non oltre il quinto, fino a concorrenza dell'ammontare
complessivamente maturato.
6. All'articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera h)
è inserita la seguente:
" h- bis) le prestazioni comunque erogate in forma di
trattamento periodico ai sensi del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e
integrazioni;".
7. All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 7 è inserito il
seguente:
"7- bis. Le prestazioni periodiche indicate alla
lettera h- bis) del comma 1 dell'articolo 47
costituiscono reddito per l'87,5 per cento dell'ammontare
corrisposto".
8. Le prestazioni in forma di capitale, per la parte
consentita, e i riscatti di cui
Pag. 114
all'articolo 10, comma 1, lettera c), erogati ai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e
c), sono comunque soggetti a tassazione separata ai
sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Si
applica il comma 3 del medesimo articolo 16 e le prestazioni
stesse sono imponibili per il loro ammontare netto complessivo
con l'aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1
dell'articolo 17 del medesimo testo unico, applicando la
riduzione annuale ivi prevista proporzionalmente alle quote di
accantonamento annuale del TFR destinato alla forma
pensionistica complementare e l'ammontare della riduzione
stessa applicabile al TFR è diminuito proporzionalmente al
rapporto fra quota destinata alla forma pensionistica
complementare e quota di accantonamento. Si applicano i commi
2, 5 e 6 del citato articolo 17.
9. Le prestazioni in forma di capitale, per la parte
consentita, e i riscatti di cui all'articolo 10, comma 1,
lettera c), erogati ai soggetti di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera b), sono comunque soggetti a tassazione
separata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera c),
del citato testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917. Si applicano il comma 3 dell'articolo 16 e il comma 2
dell'articolo 18 del medesimo testo unico.
10. Sui premi per le assicurazioni sulla vita corrisposti
dai fondi pensione al momento della conversione in rendita del
montante dei contributi versati, l'imposta di cui all'articolo
1 della tariffa dell'allegato A della legge 29 ottobre 1961,
n. 1216, e successive modificazioni ed integrazioni, è dovuta
nella misura dello 0,1 per cento.
11. Le operazioni di trasferimento delle posizioni
pensionistiche complementari sono esenti da ogni onere
fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme
pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto
legislativo.
Pag. 115
12. I fondi pensione comunicano annualmente alla
commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 l'ammontare
della contribuzione ad essi affluita, con distinzione delle
quote di contribuzione a carico dei datori di lavoro, a carico
dei lavoratori nonché delle quote a titolo di TFR. Le
risultanze di tali elementi informativi sono, con la stessa
cadenza, trasmesse alle Amministrazioni delle finanze, del
tesoro e del lavoro e della previdenza sociale".
2. Agli effetti del comma 9 dell'articolo 13 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal
presente articolo, il riferimento all'articolo 17, comma 2,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, va inteso nel senso che nell'importo dei contributi a
carico del lavoratore non sono computate le quote del TFR
destinate alle forme pensionistiche complementari e che sono
comunque consentite le anticipazioni previste dall'articolo 7
del citato decreto legislativo.
3. All'articolo 42, comma 4, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "La predetta disposizione non si applica in
ogni caso alle prestazioni erogate in forma di capitale ai
sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni e integrazioni".
| |