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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30974
DDL2549-0060
Progetto di legge Camera n. 2549 - testo presentato - (DDL12-2549)
(suddiviso in 71 Unità Documento)
Unità Documento n.60 (che inizia a pag.115 dello stampato)
...C2549. TESTIPDL
...C2549.
...DISEGNO DI LEGGE --
Art. 48.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2549 ZZ12 ZZPD ZZPR
           (Regime tributario dei fondi pensione).
    1.  L'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
  124, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito
  dal seguente:
    "Art. 14. -  (Regime tributario dei fondi
  pensione). -  1.  I fondi pensione di cui all'articolo 1 sono
  soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
  nella misura fissa di lire 10 milioni, ridotta a
 
                              Pag. 116
 
  lire 5 milioni per i primi cinque periodi d'imposta dalla
  data di costituzione del fondo.  Le ritenute operate sui
  redditi di capitale e sui redditi diversi percepiti dai fondi
  pensione sono a titolo d'imposta.
    2.  L'imposta sostitutiva deve essere versata alla sezione
  di tesoreria provinciale dello Stato entro il 31 gennaio di
  ciascun anno.  Si applicano, in quanto compatibili, le
  disposizioni dell'articolo 9, comma 4, della legge 23 marzo
  1983, n. 77.
    3.  Ai fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28
  aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili,
  l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 si applica, fino a
  quando non si saranno adeguati alle disposizioni di cui
  all'articolo 6, nella misura dello 0,50 per cento del loro
  valore corrente, determinato secondo i criteri di cui alla
  legge 25 gennaio 1994, n. 86, calcolato come media dei valori
  risultanti dai prospetti periodici previsti dalla legge
  citata.
    4.  Per il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta dai
  fondi pensione di cui al comma 3, si applicano le disposizioni
  del comma 2.
    5.  Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo
  e concentrazione tra fondi pensione sono soggette all'imposta
  di registro nella misura fissa di lire un milione e, ove
  dovute, alle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa
  di lire un milione per ciascuna imposta".
    2.  Per gli anni 1993 e 1994 il versamento dell'imposta
  sostitutiva prevista dall'articolo 14 del decreto legislativo
  21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del
  presente articolo, è eseguito, in due rate di eguale importo,
  entro il secondo e l'ottavo mese successivi a quello di
  entrata in vigore della presente legge, con una maggiorazione
  a titolo di interessi, calcolata in base al tasso annuo del 9
  per cento, decorrente dal termine previsto dal comma 2
  dell'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 124 del
  1993.  Il fondo può comunque optare per il versamento in unica
  soluzione dell'imposta dovuta entro il termine previsto per il
  versamento della prima rata.
 
                              Pag. 117
 
    3.  I versamenti d'acconto dell'imposta sui redditi delle
  persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi
  effettuati negli anni 1993 e 1994 da parte dei fondi pensione
  si scomputano dai versamenti dell'imposta sostitutiva dovuta
  ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile
  1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del presente
  articolo, fino a compensazione.
    4.  Nel caso di fondi pensione costituiti come patrimonio di
  destinazione, separato e autonomo, ai sensi dell'articolo 2117
  del codice civile, l'imposta sostitutiva per il fondo di cui
  all'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
  124, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è
  corrisposta dalla società o ente nell'ambito del cui
  patrimonio il fondo è costituito.
    5.  L'imposta del 15 per cento di cui al comma 5
  dell'articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
  124, nel testo previgente alle modificazioni apportate dalla
  presente legge, se già versata, può portarsi in compensazione
  dell'imposta sostitutiva dovuta a norma del comma 1
  dell'articolo 14 del suddetto decreto legislativo 21 aprile
  1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del presente
  articolo.  Con decreto del Ministro delle finanze sono
  stabilite le relative modalità.
 
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