| (Vigilanza sui fondi pensione).
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi per la revisione del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni e integrazioni, per il perfezionamento del
sistema di vigilanza sulla previdenza complementare, secondo i
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) precisazione delle forme di previdenza
complementare da sottoporre a vigilanza e ridefinizione della
configurazione della commissione di vigilanza di cui
Pag. 118
all'articolo 16 del citato decreto legislativo, anche tramite
l'attribuzione della personalità giuridica, prevedendo la
partecipazione di esperti scelti in base a rigorosi criteri di
professionalità e fissando regole di incompatibilità;
b) puntualizzazione dei poteri attribuiti alla
commissione in funzione dell'efficacia e completezza
dell'azione di vigilanza sui fondi pensione, ferme restando
tutte le competenze delle autorità di vigilanza sui soggetti
con i quali i fondi pensione stipulano convenzioni ai sensi
dell'articolo 6 del menzionato decreto e coordinando con esse
i poteri della predetta commissione.
2. Per il funzionamento della commissione di vigilanza
prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, è
autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni annui a decorrere
dal 1996. All'onere per gli anni 1996 e 1997 si provvede
mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i
medesimi anni dell'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, iscritto ai fini del
bilancio triennale 1995-1997 al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995.
| |