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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30977
DDL2549-0063
Progetto di legge Camera n. 2549 - testo presentato - (DDL12-2549)
(suddiviso in 71 Unità Documento)
Unità Documento n.63 (che inizia a pag.119 dello stampato)
...C2549. TESTIPDL
...C2549.
...DISEGNO DI LEGGE --
Art. 51.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2549 ZZ12 ZZPD ZZPR
                         (Sanzioni).
    1.  Dopo l'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile
  1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, è
  inserito il seguente:
    "Art. 18- bis.  -  (Sanzioni penali e
  amministrative). -  1.  Chiunque esercita l'attività di cui
  all'articolo 4 senza l'autorizzazione del Ministro del lavoro
  e della previdenza sociale è punito con la reclusione da sei
  mesi a tre anni e con la multa da lire dieci milioni a lire
  cinquanta milioni.  E' sempre ordinata la confisca delle cose
  che sono servite o sono state destinate a commettere il reato
  o che ne sono il prodotto o il profitto, salvo che
  appartengano a persona estranea al reato.
    2.  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i
  componenti degli organi di
 
                              Pag. 120
 
  amministrazione e di controllo di cui all'articolo 5, comma
  1, e i responsabili del fondo che forniscono alla commissione
  di cui all'articolo 16 segnalazioni, dati o documenti falsi
  sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni.
    3.  Il rendiconto e il prospetto di cui all'articolo 17,
  comma 1, lettera  d),  sono considerati quali
  comunicazioni sociali agli effetti di cui all'articolo 2621,
  primo comma, del codice civile.
    4.  I componenti degli organi di cui all'articolo 5, comma
  1, e i responsabili del fondo che nel termine prescritto non
  ottemperano, anche in parte, alle richieste della commissione
  di cui all'articolo 17, sono puniti con la sanzione
  amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque
  milioni a lire trenta milioni.
    5.  I soggetti di cui al comma 4 che non effettuano le
  comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione della
  condizione di onorabilità di cui all'articolo 4, comma 3,
  lettera  c),  nel termine di quindici giorni dal momento
  in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle
  situazioni relative, sono puniti con la sanzione
  amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque
  milioni a lire trenta milioni".
 
DATA=950517 FASCID=DDL12-2549 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2549 TOTPAG=0127 TOTDOC=0071 NDOC=0063 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= FPD PAGINIZ=0119 RIGINIZ=021 PAGFIN=0120 RIGFIN=023 UPAG=NO PAGEIN=119 PAGEFIN=120 SORTRES= SORTDDL=254900 00 FASCIDC=12DDL2549 SORTNAV=0254900 000 00000 ZZDDLC2549 NDOC0063 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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