| 1. La Commissione è composta di 12 senatori e di 12
deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato
della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati,
in modo da rispettare il criterio della proporzionalità fra i
gruppi parlamentari.
2. I Presidenti delle due Camere, d'intesa tra loro
nominano il presidente della Commissione che, ad ogni effetto,
fa parte della stessa.
3. La Commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e
due segretari.
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