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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


31012
DDL2550-0002
Progetto di legge Camera n. 2550 - testo presentato - (DDL12-2550)
(suddiviso in 5 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C2550. TESTIPDL
...C2550.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2550 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Il decretolegge n. 41 del 1995,
  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 1995,
  all'articolo 3 ha, tra l'altro, disposto la riduzione dei
  trasferimenti erariali agli enti locali per un ammontare
  complessivo di 670 miliardi (600 relativi ai comuni e 70 alle
  province) e ha determinato i parametri per il riequilibrio dei
  trasferimenti erariali
  ordinari e consolidati di cui al decreto legislativo 30
  dicembre 1992, n. 504.  Ai fini del riequilibrio è stato
  stabilito per ciascun ente un fabbisogno standardizzato per i
  servizi indispensabili mediante l'utilizzo di parametri di cui
  all'articolo 37 del decreto legislativo n. 504 del 1992.
    Il meccanismo di calcolo ha comportato che il taglio sia
  diverso per ogni comune e
 
                               Pag. 2
 
  non riguardi, quindi, tutte le 8100 amministrazioni.  Infatti
  gli enti colpiti dalla manovra per un importo complessivo di
  600 miliardi sono 1906, per oltre 21 milioni di italiani, per
  un importo di 28.000 lire circa  pro-capite.  Fra le aree
  più penalizzate vi sono la Campania (338 comuni), la Calabria
  (139 comuni) e la Sicilia (179 comuni).
    Un terzo dei tagli ai trasferimenti si concentra, però, in
  otto capoluoghi di provincia - Milano, Torino, Firenze,
  Genova, Bologna, Trieste, Salerno e Cosenza - per un importo
  complessivo di 205 miliardi di lire.
    Quindi, tra i capoluoghi più pesantemente penalizzati dalla
  manovra risultano anche due comuni dell'Italia meridionale:
  Salerno per circa 13 miliardi - media  pro capite  di
  circa 85.000 lire - e Cosenza per circa 12 miliardi - media
  pro capite  138.000 lire - (oltre a Catanzaro, Reggio
  Calabria, Avellino e Potenza) ovvero due capoluoghi della
  cosiddetta area debole già classificati verso gli ultimi posti
  per il reddito  pro-capite,  per le risorse economiche,
  per gli apparati produttivi e per le condizioni generali di
  vita civile.
    In sede di applicazione, cioè, il meccanismo di calcolo si
  è rivelato oltremodo iniquo.  In effetti i comuni del
  Mezzogiorno dovranno pagare un tributo che supera i 260
  miliardi, per cui si rende indispensabile, tenendo conto che
  non è possibile in un regime solidaristico applicare parametri
  uniformi tra i comuni delle cosiddette "aree forti" ed i
  comuni delle cosiddette aree deboli, un correttivo per evitare
  che la manovra sulla finanza locale sia fortemente
  sperequata.
    Senza considerare che intervenendo il taglio nel corso
  dell'esercizio finanziario produce gravi difficoltà
  addirittura insuperabili per alcuni comuni in sostanziale
  stato di pre-dissesto.
    La presente proposta di legge si ripropone quindi
  l'obiettivo del riequilibrio dei tagli di spesa, incidendo non
  sul complesso meccanismo di calcolo e sui parametri di cui al
  citato articolo 3 del decreto-legge n. 41 del 1995, ma sui
  risultati che scaturiscono dalla loro applicazione.
    Per cui, con tre articoli, ci si ripropone di raggiungere
  l'obiettivo citato attraverso un intervento di riduzione dei
  tagli per i comuni del Mezzogiorno d'Italia e delle aree
  depresse, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del
  decreto-legge n. 32 del 1995, convertito dalla legge n. 104
  del 1995, per i quali è prevista una riduzione del 25 per
  cento.  E' prevista inoltre un'ulteriore riduzione del 25 per
  cento qualora detti comuni siano stati colpiti da calamità
  naturali ed abbiano ancora in corso la ricostruzione, ovvero
  risultino classificati tra i comuni disastrati o gravemente
  danneggiati dagli eventi sismici del 1980, 1981 e 1982 e non
  abbiano completato il programma degli interventi di
  ricostruzione.  Il che comporta, tenendo conto dei calcoli del
  Ministero dell'interno, un minor introito per l'Erario di
  circa 115 miliardi annui, importo che può essere fronteggiato
  con una pari somma ricavata mediante la riduzione del Fondo
  speciale di parte corrente iscritto nel bilancio dello Stato
  in gestione, facendo ricorso all'accantonamento iscritto per
  il Ministero del tesoro.
 
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