| Onorevoli Colleghi! -- Il decretolegge n. 41 del 1995,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 1995,
all'articolo 3 ha, tra l'altro, disposto la riduzione dei
trasferimenti erariali agli enti locali per un ammontare
complessivo di 670 miliardi (600 relativi ai comuni e 70 alle
province) e ha determinato i parametri per il riequilibrio dei
trasferimenti erariali
ordinari e consolidati di cui al decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504. Ai fini del riequilibrio è stato
stabilito per ciascun ente un fabbisogno standardizzato per i
servizi indispensabili mediante l'utilizzo di parametri di cui
all'articolo 37 del decreto legislativo n. 504 del 1992.
Il meccanismo di calcolo ha comportato che il taglio sia
diverso per ogni comune e
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non riguardi, quindi, tutte le 8100 amministrazioni. Infatti
gli enti colpiti dalla manovra per un importo complessivo di
600 miliardi sono 1906, per oltre 21 milioni di italiani, per
un importo di 28.000 lire circa pro-capite. Fra le aree
più penalizzate vi sono la Campania (338 comuni), la Calabria
(139 comuni) e la Sicilia (179 comuni).
Un terzo dei tagli ai trasferimenti si concentra, però, in
otto capoluoghi di provincia - Milano, Torino, Firenze,
Genova, Bologna, Trieste, Salerno e Cosenza - per un importo
complessivo di 205 miliardi di lire.
Quindi, tra i capoluoghi più pesantemente penalizzati dalla
manovra risultano anche due comuni dell'Italia meridionale:
Salerno per circa 13 miliardi - media pro capite di
circa 85.000 lire - e Cosenza per circa 12 miliardi - media
pro capite 138.000 lire - (oltre a Catanzaro, Reggio
Calabria, Avellino e Potenza) ovvero due capoluoghi della
cosiddetta area debole già classificati verso gli ultimi posti
per il reddito pro-capite, per le risorse economiche,
per gli apparati produttivi e per le condizioni generali di
vita civile.
In sede di applicazione, cioè, il meccanismo di calcolo si
è rivelato oltremodo iniquo. In effetti i comuni del
Mezzogiorno dovranno pagare un tributo che supera i 260
miliardi, per cui si rende indispensabile, tenendo conto che
non è possibile in un regime solidaristico applicare parametri
uniformi tra i comuni delle cosiddette "aree forti" ed i
comuni delle cosiddette aree deboli, un correttivo per evitare
che la manovra sulla finanza locale sia fortemente
sperequata.
Senza considerare che intervenendo il taglio nel corso
dell'esercizio finanziario produce gravi difficoltà
addirittura insuperabili per alcuni comuni in sostanziale
stato di pre-dissesto.
La presente proposta di legge si ripropone quindi
l'obiettivo del riequilibrio dei tagli di spesa, incidendo non
sul complesso meccanismo di calcolo e sui parametri di cui al
citato articolo 3 del decreto-legge n. 41 del 1995, ma sui
risultati che scaturiscono dalla loro applicazione.
Per cui, con tre articoli, ci si ripropone di raggiungere
l'obiettivo citato attraverso un intervento di riduzione dei
tagli per i comuni del Mezzogiorno d'Italia e delle aree
depresse, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge n. 32 del 1995, convertito dalla legge n. 104
del 1995, per i quali è prevista una riduzione del 25 per
cento. E' prevista inoltre un'ulteriore riduzione del 25 per
cento qualora detti comuni siano stati colpiti da calamità
naturali ed abbiano ancora in corso la ricostruzione, ovvero
risultino classificati tra i comuni disastrati o gravemente
danneggiati dagli eventi sismici del 1980, 1981 e 1982 e non
abbiano completato il programma degli interventi di
ricostruzione. Il che comporta, tenendo conto dei calcoli del
Ministero dell'interno, un minor introito per l'Erario di
circa 115 miliardi annui, importo che può essere fronteggiato
con una pari somma ricavata mediante la riduzione del Fondo
speciale di parte corrente iscritto nel bilancio dello Stato
in gestione, facendo ricorso all'accantonamento iscritto per
il Ministero del tesoro.
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