| 1. Le riduzioni dei contributi erariali da trasferire agli
enti locali, determinate ai sensi dell'articolo 3 del
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono
diminuite in misura pari al 25 per cento in favore degli enti
locali individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.
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