| 1. Qualora gli enti locali di cui all'articolo 1 siano
ricompresi tra gli enti locali per i quali sia intervenuta la
deliberazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo
5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e per i
quali siano ancora in corso i relativi interventi, ovvero tra
gli enti locali colpiti dagli eventi sismici del novembre
1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, identificati ai
sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 1990,
n. 76, e per i quali non sia stato completato il programma
degli interventi di ricostruzione, le riduzioni dei contributi
erariali sono diminuite in loro favore in misura pari al 50
per cento.
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