| 1. All'onere derivante dalle disposizioni di cui agli
articoli 1 e 2, pari a lire 130 miliardi per ciascuno degli
anni 1995, 1996 e 1997, si provvede mediante riduzione per un
importo corrispondente dello stanziamento
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iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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