| (Finalità della legge e divieti).
1. Nel quadro degli interventi volti a salvaguardare la
qualità dell'ambiente marino, a tutelarne il valore economico,
a prevenire l'estinzione delle risorse biologiche minacciate
dei fondali e ad assicurare la conservazione dei biotopi dei
litorali, la presente legge disciplina le modalità di tutela
della specie "posidonia oceanica".
2. Ai fini di cui al comma 1, sono vietati le attività, le
opere e gli interventi, individuati ai sensi del comma 2
dell'articolo 2, che, in modo diretto o indiretto, comportino
il degrado, l'estinzione o la regressione della specie
"posidonia oceanica".
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