| (Competenze dello Stato).
1. Per il perseguimento delle finalità indicate
all'articolo 1, il Ministero dell'ambiente provvede, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
a:
a) censire le praterie di "posidonia eceanica";
b) predisporre le modalità per il controllo degli
stati di evoluzione della specie;
c) individuare le zone per l'effettuazione del
recupero e la realizzazione di nuove coltivazioni della
specie;
d) individuare le specie ittiche che si riproducono
nelle praterie e quelle da sottoporre a regolamentazione
nell'esercizio della pesca, ai sensi del comma 3.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato, ai
sensi dell'articolo 17,
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comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dieci mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
individuati le attività, le opere e gli interventi che, per
tipologia e consistenza, influiscano in modo diretto o
indiretto sul degrado della specie "posidonia oceanica" e
quelli che possono provocarne l'estinzione o comunque la
regressione. Alle predette attività si applica il divieto di
cui all'articolo 1, comma 2.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con
il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali,
emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro dieci mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, si provvede a regolamentare
l'esercizio della pesca delle specie ittiche di cui al comma 1
lettera d).
4. Ai fini della predisposizione dei provvedimenti di cui
al comma 1 e dei decreti di cui ai commi 2 e 3, il Ministro
dell'ambiente nomina, con proprio decreto, entro due mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, una
commissione composta da:
a) quattro esperti in botanica, biologia marina,
ecologia e geologia marina;
b) un rappresentante delle organizzazioni di
categoria dei pescatori;
c) un esponente delle associazioni ambientalistiche
maggiormente rappresentative specializzate nel settore della
tutela delle acque;
d) un funzionario del Ministero dell'ambiente con
funzioni di segretario.
5. La commissione di cui al comma 4 è presieduta da un
docente universitario esperto in una delle materie di cui al
medesimo comma 4, lettera a).
6. Per l'acquisizione dei dati e della documentazione
necessari alla propria attività, la commissione di cui al
comma 4 può avvalersi della collaborazione di università,
enti, associazioni o soggetti privati.
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