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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


31019
DDL2551-0004
Progetto di legge Camera n. 2551 - testo presentato - (DDL12-2551)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C2551. TESTIPDL
...C2551.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2551 ZZ12 ZZPD ZZPR
                 (Competenze dello Stato). 
    1.  Per il perseguimento delle finalità indicate
  all'articolo 1, il Ministero dell'ambiente provvede, entro sei
  mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
  a:
        a)  censire le praterie di "posidonia eceanica";
        b)  predisporre le modalità per il controllo degli
  stati di evoluzione della specie;
        c)  individuare le zone per l'effettuazione del
  recupero e la realizzazione di nuove coltivazioni della
  specie;
        d)  individuare le specie ittiche che si riproducono
  nelle praterie e quelle da sottoporre a regolamentazione
  nell'esercizio della pesca, ai sensi del comma 3.
    2.  Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato, ai
  sensi dell'articolo 17,
 
                               Pag. 5
 
  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dieci mesi
  dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
  individuati le attività, le opere e gli interventi che, per
  tipologia e consistenza, influiscano in modo diretto o
  indiretto sul degrado della specie "posidonia oceanica" e
  quelli che possono provocarne l'estinzione o comunque la
  regressione.  Alle predette attività si applica il divieto di
  cui all'articolo 1, comma 2.
    3.  Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con
  il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali,
  emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
  agosto 1988, n. 400, entro dieci mesi dalla data di entrata in
  vigore della presente legge, si provvede a regolamentare
  l'esercizio della pesca delle specie ittiche di cui al comma 1
  lettera  d).
    4.  Ai fini della predisposizione dei provvedimenti di cui
  al comma 1 e dei decreti di cui ai commi 2 e 3, il Ministro
  dell'ambiente nomina, con proprio decreto, entro due mesi
  dalla data di entrata in vigore della presente legge, una
  commissione composta da:
        a)  quattro esperti in botanica, biologia marina,
  ecologia e geologia marina;
        b)  un rappresentante delle organizzazioni di
  categoria dei pescatori;
        c)  un esponente delle associazioni ambientalistiche
  maggiormente rappresentative specializzate nel settore della
  tutela delle acque;
        d)  un funzionario del Ministero dell'ambiente con
  funzioni di segretario.
    5.  La commissione di cui al comma 4 è presieduta da un
  docente universitario esperto in una delle materie di cui al
  medesimo comma 4, lettera  a).
    6.  Per l'acquisizione dei dati e della documentazione
  necessari alla propria attività, la commissione di cui al
  comma 4 può avvalersi della collaborazione di università,
  enti, associazioni o soggetti privati.
 
DATA=950517 FASCID=DDL12-2551 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2551 TOTPAG=0006 TOTDOC=0006 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0004 RIGINIZ=017 PAGFIN=0005 RIGFIN=037 UPAG=NO PAGEIN=4 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=255100 00 FASCIDC=12DDL2551 SORTNAV=0255100 000 00000 ZZDDLC2551 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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