| 1. Le regioni, allo scopo di valorizzare e promuovere i
territori ad alta vocazione vinicola, le produzioni e le
attività ivi esistenti attraverso la qualificazione e
l'incremento dell'offerta turistica, promuovono e disciplinano
la realizzazione delle "strade del vino".
2. Le "strade del vino" sono percorsi segnalati e
pubblicizzati, lungo i quali insistono cantine di aziende
agricole singole o associate aperte al pubblico, e
costituiscono lo strumento attraverso il quale i territori
vinicoli e le relative produzioni possono essere divulgati,
commercializzati e goduti in forma di offerta turistica.
3. Le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la
degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di
attività ricreative, culturali e didattiche svolte da aziende
agricole nell'ambito delle "strade del vino" sono
riconducibili alle attività agroturistiche di cui all'articolo
2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, secondo i princìpi in
essa contenuti e secondo le disposizioni emanate dalle
regioni.
4. Le regioni sono tenute all'applicazione della presente
legge. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione della presente
legge in conformità ai propri statuti.
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