| 1. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali, di intesa con il comitato di cui al comma 6
dell'articolo 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sentite le organizzazioni di categoria dei settori
economici interessati, emana il regolamento nazionale delle
"strade del vino".
2. Il regolamento, in coerenza con i princìpi della
presente legge, determina gli indirizzi generali di attuazione
e rappresenta la base normativa di riferimento per la
definizione dei contenuti del disciplinare di cui all'articolo
2, comma 1, lettera a).
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