| 1. Le regioni determinano i contenuti del disciplinare
tipo, gli standard qualitativi minimi e le modalità di
realizzazione delle "strade del vino" con riferimento alle
loro caratteristiche ed alla qualità ed estensione dei
territori a vocazione vinicola.
2. Il disciplinare dovrà anche prevedere le forme
organizzative e di gestione del comitato organizzatore di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c).
3. Le regioni provvedono all'approvazione dei disciplinari
e fissano, ove necessario, elementi specifici per il corretto
funzionamento della "strada del vino".
4. Le regioni possono approvare accordi di programma con
gli enti locali per definire specifiche strutture e
infrastrutture funzionali alla realizzazione delle "strade del
vino".
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