| 1. Le amministrazioni provinciali riunite in un comitato
promotore con i comuni, le camere di commercio, industria,
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artigianato e agricoltura, le organizzazioni di categoria dei
settori economici interessati, le aziende agricole ed altri
organismi pubblici e privati propongono alla regione
territorialmente competente i disciplinari per la
costituzione, la realizzazione, la gestione delle "strade del
vino". Ai disciplinari sono annesse le sottoscrizioni di
impegno alla realizzazione del progetto da parte dei legali
rappresentanti delle cantine aperte al pubblico, delle aziende
agrituristiche nonchè di eventuali altre strutture turistiche,
alberghiere, commerciali e di interesse artistico, culturale e
ambientale presenti sul territorio.
2. La regione, ai sensi dell'articolo 4, esamina i
disciplinari e verifica il rispetto di quanto previsto dagli
articoli 3 e 4 e dal relativo regolamento nazionale; la
coerenza degli impegni assunti dai promotori; gli
standard qualitativi e la corrispondenza dell'itinerario
progettato agli obiettivi di sviluppo da essa pianificato e
autorizza la realizzazione della "strada del vino".
3. Gli enti, le aziende, gli organismi promotori di cui al
comma 1 procedono alla costituzione del comitato
organizzatore, incaricato di:
a) predisporre tutti gli atti necessari alla
realizzazione e alla gestione della "strada del vino", in
conformità con i princìpi e le norme del disciplinare e della
presente legge;
b) diffondere, in collaborazione con le
organizzazioni vitivinicole locali, la conoscenza della
"strada del vino";
c) promuovere l'inserimento della "strada del vino"
nei vari strumenti di promozione turistica attivati
direttamente e indirettamente;
d) attivarsi per il reperimento dei fondi pubblici
adeguati alla realizzazione e gestione della "strada del
vino";
e) vigilare sulla coerente attuazione del progetto
da parte di tutti i soggetti interessati e sul buon
funzionamento della "strada del vino".
4. I comuni e le province competenti provvedono
all'allestimento del sistema di
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segnaletica progettato dai comitati organizzatori delle
"strade del vino" e alla definizione dei programmi e degli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
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