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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


31028
DDL2552-0007
Progetto di legge Camera n. 2552 - testo presentato - (DDL12-2552)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C2552. TESTIPDL
...C2552.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2552 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  Le amministrazioni provinciali riunite in un comitato
  promotore con i comuni, le camere di commercio, industria,
 
                               Pag. 4
 
  artigianato e agricoltura, le organizzazioni di categoria dei
  settori economici interessati, le aziende agricole ed altri
  organismi pubblici e privati propongono alla regione
  territorialmente competente i disciplinari per la
  costituzione, la realizzazione, la gestione delle "strade del
  vino".  Ai disciplinari sono annesse le sottoscrizioni di
  impegno alla realizzazione del progetto da parte dei legali
  rappresentanti delle cantine aperte al pubblico, delle aziende
  agrituristiche nonchè di eventuali altre strutture turistiche,
  alberghiere, commerciali e di interesse artistico, culturale e
  ambientale presenti sul territorio.
    2.  La regione, ai sensi dell'articolo 4, esamina i
  disciplinari e verifica il rispetto di quanto previsto dagli
  articoli 3 e 4 e dal relativo regolamento nazionale; la
  coerenza degli impegni assunti dai promotori; gli
  standard  qualitativi e la corrispondenza dell'itinerario
  progettato agli obiettivi di sviluppo da essa pianificato e
  autorizza la realizzazione della "strada del vino".
    3.  Gli enti, le aziende, gli organismi promotori di cui al
  comma 1 procedono alla costituzione del comitato
  organizzatore, incaricato di:
        a)  predisporre tutti gli atti necessari alla
  realizzazione e alla gestione della "strada del vino", in
  conformità con i princìpi e le norme del disciplinare e della
  presente legge;
        b)  diffondere, in collaborazione con le
  organizzazioni vitivinicole locali, la conoscenza della
  "strada del vino";
        c)  promuovere l'inserimento della "strada del vino"
  nei vari strumenti di promozione turistica attivati
  direttamente e indirettamente;
        d)  attivarsi per il reperimento dei fondi pubblici
  adeguati alla realizzazione e gestione della "strada del
  vino";
        e)  vigilare sulla coerente attuazione del progetto
  da parte di tutti i soggetti interessati e sul buon
  funzionamento della "strada del vino".
    4.  I comuni e le province competenti provvedono
  all'allestimento del sistema di
 
                               Pag. 5
 
  segnaletica progettato dai comitati organizzatori delle
  "strade del vino" e alla definizione dei programmi e degli
  interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
 
DATA=950517 FASCID=DDL12-2552 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2552 TOTPAG=0005 TOTDOC=0008 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0003 RIGINIZ=033 PAGFIN=0005 RIGFIN=004 UPAG=SI PAGEIN=3 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=255200 00 FASCIDC=12DDL2552 SORTNAV=0255200 000 00000 ZZDDLC2552 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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