| Onorevoli Colleghi! -- Le linee essenziali della
presente proposta di legge, diretta alla riforma della legge 4
maggio 1983, n. 184 - e che intende anticipare negli aspetti
più urgenti una riformulazione integrale dell'intera
disciplina delle adozioni e della tutela dei minori - sono
due.
In primo luogo, ridurre quanto più possibile la permanenza
e l'affidamento di bambini ad istituti strutturati così come
sono oggi, salvaguardando, nello stesso tempo, l'interesse del
minore a restare nella famiglia di origine. Il che vuol dire
massima cautela nella dichiarazione dello stato di
adottabilità, e di sostegno per le famiglie, affinché non sia
possibile che si determini l'equivalenza perversa tra bisogno
economico ed abbandono materiale.
In questo senso vanno dunque lette anche le norme che, in
prima approssimazione, sembrano dettate in vista delle
necessità dei genitori. Nello stesso senso vanno anche lette
le norme che agevolano il procedimento di adozione e
introducono agevolazioni in favore degli adottanti: ad avviso
dei proponenti, accanto ad un'estrema cautela nella
dichiarazione di adottabilità deve poi sussistere una grande
celerità nell'affidamento.
Chiave di volta di questa impostazione vuole essere la
nuova figura dell'"avvocato del bambino", che, senza
sovrapporsi alle funzioni del pubblico ministero ed al ruolo
della famiglia, abbia cura del rispetto della legge e degli
interessi reali del bambino, offrendo al difficile compito dei
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magistrati la collaborazione di una difesa istituzionale di
quella che è la parte sostanziale dei provvedimenti.
I proponenti non si nascondono che l'introduzione di questa
figura può determinare, sul piano teorico, difficili problemi
di coordinamento sul piano dei princìpi processuali ed anche
nei confronti della disciplina del pubblico impiego. Tuttavia,
sembra che l'efficacia concreta di questa funzione sia tale da
superare i dubbi e le perplessità di ordine teorico.
Il secondo criterio ispiratore è quello di rafforzare il
controllo e l'intervento pubblico nel campo delle adozioni
internazionali,
che è terreno troppo fertile per abusi e speculazioni.
Conseguentemente, particolare cura dovrà essere praticata
nella creazione e nel funzionamento della commissione
introdotta dalla presente proposta di legge, perché essa, al
pari dell'"avvocato del bambino", è stata concepita come uno
strumento operativo di azione rapida ed efficace, e non
soltanto come organo di controllo. Comunque, l'indirizzo
fondamentale della legge proposta è di dare concretamente, e
non in senso demagogico, voce alle esigenze psicofisiche ed ai
sogni del minore, pur rispettando i sentimenti ed i desideri
degli adulti.
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