| 1. L'articolo 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è
sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. Il minore ha diritto di crescere e di
essere educato nell'ambito della propria famiglia, quale
ambiente più idoneo per la sua armonica crescita psicofisica
ed affettiva e per la realizzazione della sua felicità.
2. Lo Stato e gli enti locali intervengono con ogni idonea
misura, per garantire al minore l'effettivo godimento del
diritto di cui al comma 1".
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