| 1. Dopo l'articolo 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184,
come modificato dall'articolo 2 della presente legge, è
inserito il seguente:
"Art. 1- bis. - 1. Gli enti locali individuano,
attraverso attività di monitoraggio sul territorio, e
sostengono, con idonei interventi, i nuclei familiari a
rischio al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al
minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia;
essi promuovono, altresì, iniziative di informazione
dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di
sostegno all'attività della comunità di tipo familiare,
organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento
professionale degli operatori sociali nonché
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incontri di informazione e preparazione per le famiglie e le
persone che intendono avere in affidamento o in adozione
minori.
2. Gli enti locali possono stipulare convenzioni con enti o
associazioni senza fine di lucro, che operano nel campo della
tutela dei minori e delle famiglie, per la realizzazione degli
interventi di cui al comma 1".
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