Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


31036
DDL2553-0007
Progetto di legge Camera n. 2553 - testo presentato - (DDL12-2553)
(suddiviso in 39 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C2553. TESTIPDL
...C2553.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2553 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  L'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è
  sostituito dal seguente:
    "Art. 2. - 1.  Qualora l'ambiente familiare non sia
  temporaneamente idoneo a fornire al minore l'educazione e
  l'assistenza necessaria, l'ente locale interviene con misure
  specifiche atte a rimuoverne le cause economiche, personali e
  sociali assicurando una assistenza domiciliare anche
  specialistica e, ove necessario, sussidi economici.
    2.  Soltanto ove, nonostante gli interventi di cui al
  presente articolo, il minore risulti ugualmente privo, in via
  temporanea, della necessaria assistenza da parte del suo
  nucleo familiare, egli deve essere affidato ad un'altra
  famiglia, possibilmente con figli minori, che non abbia
  presentato domanda di adozione ai sensi dell'articolo 22, o ad
  una persona singola, preferibilmente viventi nella stessa zona
  ed ambiente della famiglia d'origine, ovvero ad una comunità
  di tipo familiare, al fine di assicurargli il mantenimento,
  l'educazione e l'istruzione.
    3.  Sono comunità di tipo familiare i nuclei di persone
  conviventi caratterizzati da un'organizzazione, uno stile di
  vita e da rapporti esterni analoghi a quelli di una famiglia
  numerosa, che assicurino al minore
 
                               Pag. 5
 
  abbandonato un'accoglienza anche prolungata, volta ad
  assicurargli affetto e cure individualizzate.  A tal fine le
  comunità di tipo familiare operano in collaborazione con i
  servizi sociali territoriali ed il tribunale per i
  minorenni.
    4.  Le comunità di tipo familiare possono ospitare
  contemporaneamente fino ad un massimo di otto minori.
    5.  Ove non sia possibile un conveniente affidamento
  familiare, ai sensi del comma 3, è consentito il ricovero del
  minore in un istituto pubblico o privato, da realizzarsi
  preferibilmente nell'ambito della regione di residenza del
  minore stesso; salvo casi eccezionali, la permanenza in
  istituto non può superare i diciotto mesi.
    6.  I bambini sino a sei anni d'età, tranne casi eccezionali
  e gravi, non possono essere ricoverati in un istituto, ma
  devono essere affidati ai sensi del comma 2.
    7.  Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di
  entrata in vigore della presente legge, definiscono gli
  standard  minimi dei servizi e dell'assistenza che devono
  essere forniti dalle comunità di tipo familiare e dagli
  istituti e verificano periodicamente il rispetto dei
  medesimi".
 
DATA=950517 FASCID=DDL12-2553 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2553 TOTPAG=0025 TOTDOC=0039 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0004 RIGINIZ=015 PAGFIN=0005 RIGFIN=023 UPAG=NO PAGEIN=4 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=255300 00 FASCIDC=12DDL2553 SORTNAV=0255300 000 00000 ZZDDLC2553 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati