| 1. L'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è
sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. Qualora l'ambiente familiare non sia
temporaneamente idoneo a fornire al minore l'educazione e
l'assistenza necessaria, l'ente locale interviene con misure
specifiche atte a rimuoverne le cause economiche, personali e
sociali assicurando una assistenza domiciliare anche
specialistica e, ove necessario, sussidi economici.
2. Soltanto ove, nonostante gli interventi di cui al
presente articolo, il minore risulti ugualmente privo, in via
temporanea, della necessaria assistenza da parte del suo
nucleo familiare, egli deve essere affidato ad un'altra
famiglia, possibilmente con figli minori, che non abbia
presentato domanda di adozione ai sensi dell'articolo 22, o ad
una persona singola, preferibilmente viventi nella stessa zona
ed ambiente della famiglia d'origine, ovvero ad una comunità
di tipo familiare, al fine di assicurargli il mantenimento,
l'educazione e l'istruzione.
3. Sono comunità di tipo familiare i nuclei di persone
conviventi caratterizzati da un'organizzazione, uno stile di
vita e da rapporti esterni analoghi a quelli di una famiglia
numerosa, che assicurino al minore
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abbandonato un'accoglienza anche prolungata, volta ad
assicurargli affetto e cure individualizzate. A tal fine le
comunità di tipo familiare operano in collaborazione con i
servizi sociali territoriali ed il tribunale per i
minorenni.
4. Le comunità di tipo familiare possono ospitare
contemporaneamente fino ad un massimo di otto minori.
5. Ove non sia possibile un conveniente affidamento
familiare, ai sensi del comma 3, è consentito il ricovero del
minore in un istituto pubblico o privato, da realizzarsi
preferibilmente nell'ambito della regione di residenza del
minore stesso; salvo casi eccezionali, la permanenza in
istituto non può superare i diciotto mesi.
6. I bambini sino a sei anni d'età, tranne casi eccezionali
e gravi, non possono essere ricoverati in un istituto, ma
devono essere affidati ai sensi del comma 2.
7. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, definiscono gli
standard minimi dei servizi e dell'assistenza che devono
essere forniti dalle comunità di tipo familiare e dagli
istituti e verificano periodicamente il rispetto dei
medesimi".
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